Chi riceve una querela o un ammonimento per atti persecutori e si ritiene accusato ingiustamente ha quasi sempre lo stesso impulso: chiamare, scrivere un messaggio, chiedere un incontro per spiegare che si tratta di un equivoco. È una reazione umana, ma è anche l’errore che più spesso peggiora la posizione di chi si difende. La risposta breve è: no, non è il momento di contattare la persona che ha presentato l’accusa, e in alcuni casi farlo può costituire un nuovo reato.
Questo articolo spiega perché il contatto diretto è così rischioso, cosa cambia se è già in corso un divieto e cosa conviene fare al posto di cercare un chiarimento.
Perché contattare chi mi ha denunciato è un errore?
Il contatto è un errore perché, nel contesto di un’accusa di stalking, rischia di essere letto non come un tentativo di pace ma come una nuova condotta persecutoria. Il reato di atti persecutori, previsto dall’art. 612-bis del codice penale, si fonda proprio sulla reiterazione di contatti e comportamenti sgraditi: un ulteriore messaggio, anche gentile o conciliante, può aggiungersi alla sequenza che si vuole contestare, invece di smontarla.
C’è poi una questione di percezione. Un messaggio scritto per dire «chiariamo, è tutto un malinteso» può essere percepito dall’altra parte come pressione, e riportato come tale a chi indaga. Quello che nella testa di chi scrive è un gesto di buona fede, letto dall’esterno può assumere un significato diverso. E una volta inviato, quel messaggio resta agli atti.
Il desiderio di spiegarsi è comprensibile, ma il luogo per farlo non è una chat con la persona che ha denunciato: è la sede difensiva, attraverso un avvocato, dove le proprie ragioni possono essere rappresentate nel modo e nel momento corretti.
Cosa succede se contatto la persona quando c’è già un divieto?
Se è stata disposta una misura come il divieto di avvicinamento o il divieto di comunicare con la persona offesa, contattarla non è soltanto imprudente: costituisce una violazione della misura, con conseguenze proprie e autonome rispetto all’accusa iniziale. In questo caso non si tratta più di come verrà interpretato un messaggio, ma del mancato rispetto di un ordine dell’autorità giudiziaria.
Il divieto vale in ogni forma di contatto: telefonate, messaggi, e-mail, social, ma anche l’avvicinarsi ai luoghi che la persona frequenta. E vale anche per i contatti indiretti. Chiedere a un amico comune, a un familiare o a un conoscente di «far arrivare un messaggio» o di intercedere può ricadere nello stesso divieto ed essere valutato come una sua violazione. Non esiste un modo «prudente» di aggirare una misura di questo tipo.
Cosa fare al posto di cercare un chiarimento
L’alternativa al contatto non è restare inermi: è impostare la difesa nel modo corretto, e prima si comincia, meglio è. Il tempo, in queste situazioni, tende a lavorare contro chi aspetta, perché messaggi cancellati, telefoni sostituiti e dati non conservati rendono poi più difficile ricostruire il contesto.
Concretamente, appena si ha notizia dell’accusa conviene:
- conservare senza alterarli i messaggi, le chat, le e-mail e i registri delle chiamate, comprese le comunicazioni nella loro sequenza integrale e non solo le parti che sembrano favorevoli;
- annotare le date, le occasioni e le ragioni dei contatti avvenuti, per poter spiegare la natura del rapporto;
- evitare qualsiasi passo verso la persona offesa e non rendere dichiarazioni prima di aver esaminato con un avvocato ciò che viene esattamente contestato.
Una lettura completa e ordinata delle comunicazioni spesso restituisce un quadro diverso da quello che emerge da alcuni messaggi isolati. È su questo materiale, non su un chiarimento improvvisato, che si costruisce una difesa solida.
«Ma mi rispondeva»: basta a difendermi?
È l’argomento su cui molti contano, e da solo non basta. La circostanza che la persona offesa abbia risposto ai messaggi, o che i contatti siano stati in parte reciproci, non esclude automaticamente il reato. La giurisprudenza è costante nel ritenere che questi elementi non «neutralizzano» le condotte contestate: impongono al giudice un accertamento più rigoroso sull’effettiva sussistenza dello stato di ansia, del timore e della posizione di soggezione, ma non chiudono la questione.
Questo non significa che il comportamento reciproco sia irrilevante. Distinguere un conflitto sostanzialmente alla pari da una reale dinamica persecutoria è spesso il cuore della difesa, e va fatto leggendo la sequenza dei contatti nel loro andamento complessivo, non nei singoli episodi. È una valutazione che richiede metodo: nei casi in cui la dinamica dei contatti lo rende utile, l’avv. Matteo della Pietra si avvale della collaborazione della criminologa avv. Angelica Giancola, che affianca l’analisi giuridica con l’esame dei comportamenti e della relazione tra le persone coinvolte. Una difesa costruita solo sull’idea che «anche l’altra persona mi scriveva» rischia infatti di rivelarsi fragile, proprio perché tratta come argomento automatico ciò che è solo un elemento da collocare nel contesto.
Quando rivolgersi a un avvocato
Il momento giusto è il più presto possibile: appena si riceve la querela, l’avviso di un procedimento di ammonimento o una misura, e comunque prima di compiere qualsiasi passo verso la persona offesa. Un intervento tempestivo consente di esaminare i fatti contestati, individuare gli elementi da conservare e impostare la difesa nella direzione corretta.
Chi si trova in questa situazione può, prima di ogni iniziativa, conservare senza alterarla la documentazione disponibile ed evitare ogni contatto con la persona che ha presentato l’accusa. Nella pagina dedicata a come difendersi da un’accusa di atti persecutori sono approfonditi i diversi scenari, dall’ammonimento alla misura cautelare, e le modalità con cui l’avv. Matteo della Pietra esamina questi casi. Per il quadro generale del reato è disponibile la pagina sullo stalking e sugli atti persecutori.
Link utili
- Nel blog trovi link utili, analisi e casi pratici
- Accusato ingiustamente di stalking