Ricevere una querela, una citazione o un decreto ingiuntivo provoca preoccupazione, soprattutto quando l’iniziativa sembra infondata. Non per questo si è già vittime di persecuzione giudiziaria. Chi agisce in giudizio, di regola, esercita un diritto. La situazione cambia quando denunce, cause, richieste di pagamento e segnalazioni vengono ripetute in modo sistematico e strumentale, fino a trasformare il processo in un mezzo di pressione: non per ottenere giustizia, ma per logorare l’altra persona, fino a incidere sulla sua serenità, sulla sua salute e sulle sue abitudini di vita. È il fenomeno che, nel linguaggio comune e in una parte della giurisprudenza, viene chiamato stalking giudiziario o persecuzione giudiziaria.
Questa pagina spiega quando una sequenza di azioni legali può integrare il reato di atti persecutori, come distinguerla dal legittimo esercizio del diritto di difesa, quali prove conservare e quali strumenti valutare. Se le condotte sono accompagnate da minacce esplicite, dalla presenza sotto casa o sul luogo di lavoro, o se emerge un pericolo per la propria incolumità, la priorità è la sicurezza: in questi casi occorre rivolgersi subito alle forze dell’ordine.
Che cos’è la persecuzione giudiziaria?
La persecuzione giudiziaria, chiamata anche stalking giudiziario, non è un reato autonomo. È una possibile forma degli atti persecutori previsti dall’art. 612-bis c.p., realizzata attraverso l’uso distorto e reiterato degli strumenti processuali: cause civili, decreti ingiuntivi, denunce, querele, esposti, diffide, istanze e ricorsi promossi non per tutelare un diritto reale, ma per vessare, intimidire e logorare la persona che ne è destinataria.
La giurisprudenza ha chiarito che il contesto in cui la condotta si colloca — condominiale, lavorativo, giudiziario — ha valore soltanto descrittivo e non muta la struttura del reato: ciò che conta è che la condotta reiterata abbia leso la libera autodeterminazione della persona offesa, provocando uno degli eventi previsti dalla norma. In pratica, gli atti giudiziari prendono il posto dei messaggi insistenti, dei pedinamenti o degli appostamenti tipici dello stalking più conosciuto. Al posto di telefonate e appostamenti, la persona riceve un flusso continuo di carte bollate, notifiche, richieste di pagamento e minacce di nuove azioni, con un effetto logorante che la giurisprudenza ha descritto come uno stillicidio di azioni giudiziarie idoneo ad alterare in modo grave la serenità del destinatario.
L’aspetto formale dell’iniziativa non la rende automaticamente lecita. Occorre però prudenza: rivolgersi a un giudice e denunciare un fatto ritenuto illecito sono diritti garantiti a chiunque. Lo stalking giudiziario comincia dove termina l’esercizio, anche energico, di un diritto e lo strumento processuale viene impiegato consapevolmente per molestare, intimidire o logorare.
Quali condotte possono integrare lo stalking giudiziario?
Nella pratica, la persecuzione può assumere forme diverse, spesso combinate tra loro:
- riproporre una pretesa già definita da un accordo, un pagamento o una decisione, cambiando di volta in volta ricostruzione o professionista incaricato;
- promuovere ripetute cause civili, ricorsi per decreto ingiuntivo o azioni esecutive fondati su fatti consapevolmente non veri o su documenti falsi;
- presentare denunce, querele, esposti disciplinari o altre segnalazioni, attribuendo illeciti che si sanno non commessi;
- minacciare nuove iniziative penali, civili o disciplinari per ottenere un pagamento, una rinuncia o un comportamento non dovuto;
- estendere accuse e pressioni anche a familiari, collaboratori e avvocati della persona presa di mira;
- continuare a inviare direttamente e-mail, PEC e messaggi, nonostante le diffide a cessare o la richiesta di rivolgersi soltanto al difensore incaricato.
Nessuna di queste condotte, considerata isolatamente, dimostra da sola lo stalking. Ciò che conta è la sequenza complessiva: la reiterazione, l’assenza di una reale funzione di tutela, la consapevolezza della falsità o pretestuosità delle iniziative e gli effetti concretamente prodotti sulla persona.
Quando una serie di cause diventa reato e quando resta legittima?
Perché si configuri il delitto di atti persecutori non basta avere subito molte iniziative giudiziarie, sostenuto spese elevate o ottenuto ripetutamente ragione. Chi agisce per tutelare un proprio interesse — anche in modo insistente o sbagliato — resta di norma nell’esercizio lecito di un diritto. Occorre che le singole azioni siano riconoscibili come parti di una condotta unitaria di minaccia o molestia e che questa abbia causato almeno uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis c.p.: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di una persona cara, oppure la costrizione a modificare le proprie abitudini di vita.
Il grave e perdurante stato di ansia non deve necessariamente coincidere con una malattia diagnosticata, ma deve essere serio, stabile e riferibile alla persecuzione. Può emergere dalla paura di ogni nuova notifica, dall’insonnia, dalla difficoltà a lavorare o dalla costante apprensione per le accuse. Anche il cambiamento delle abitudini deve essere apprezzabile, come ridurre l’attività professionale o organizzare la propria vita in funzione delle continue iniziative ricevute. Le spese di difesa sono un elemento importante, ma da sole non sostituiscono l’evento richiesto dalla norma.
Il confine con il legittimo esercizio del diritto passa dunque dalla finalità e dalla fondatezza delle iniziative. Una causa persa, una querela archiviata o una domanda eccessiva non diventano automaticamente atti persecutori: rapporti complessi possono generare più procedimenti diretti a tutelare interessi contrapposti, e l’infondatezza accertata dopo il giudizio, da sola, non dimostra che chi ha agito sapesse fin dall’inizio di non avere ragione. Gli indici dell’abuso sono altri: l’impiego di fatti inventati o documenti falsi; la moltiplicazione di procedimenti fondati sulla medesima pretesa; l’occultamento di accordi, pagamenti o decisioni già conosciuti; la prosecuzione delle iniziative dopo che la loro inconsistenza è stata chiarita; il collegamento esplicito tra la minaccia di agire e la richiesta di denaro o di altre utilità. Neppure la reciproca conflittualità esclude di per sé lo stalking: occorre distinguere le azioni pretestuose da quelle che l’altra parte è costretta a promuovere per difendersi.
Il caso più netto affrontato dalla giurisprudenza riguarda una lunga serie di azioni civili promosse in un arco di dieci anni, sulla base di un’unica ragione contrattuale, da un creditore che si era precostituito titoli esecutivi falsi e si era avvalso di fatti consapevolmente inventati per aggravare la posizione del debitore. Quelle iniziative sono state qualificate come molestie idonee a integrare il reato, perché la falsificazione dei titoli e la reiterazione delle azioni erano causa dell’evento richiesto dalla norma. In vicende di questo tipo il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di falso, perché i due reati tutelano beni diversi: la libertà psicofisica della persona il primo, la fede pubblica il secondo.
A questi profili può aggiungersene un altro. Quando la minaccia di avviare o proseguire un’azione giudiziaria viene usata per ottenere il pagamento di una somma che si sa non dovuta — o comunque un profitto ingiusto — la condotta può integrare la tentata estorsione. Il discrimine sta nell’atteggiamento di chi agisce: se crede, anche a torto, di vantare un diritto che potrebbe far valere davanti a un giudice, si resta nell’ambito dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni; se invece è consapevole che la pretesa è infondata e usa lo strumento giudiziario, apparentemente legale, come mezzo di pressione per un profitto ingiusto, il fatto può assumere rilievo come estorsione, anche solo tentata. È un profilo delicato, che va valutato caso per caso sulla base degli elementi disponibili.
Una denuncia infondata è stalking o calunnia?
Una sola denuncia consapevolmente falsa, con la quale si accusa di un reato una persona che si sa innocente, può integrare la calunnia prevista dall’art. 368 c.p., ma di norma non basta a configurare lo stalking, che richiede condotte reiterate e uno degli eventi tipici. Anche per la calunnia, tuttavia, non è sufficiente che il procedimento si concluda con l’archiviazione o con l’assoluzione: deve essere provata la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato al momento della denuncia.
Allo stesso modo, una singola causa civile infondata può, quando ne ricorrono i presupposti, comportare una responsabilità per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; diventa un segmento di stalking giudiziario soltanto se si inserisce in una più ampia sequenza persecutoria. Nella pratica questi profili possono coesistere: una stessa vicenda può presentare una condotta persecutoria complessiva rilevante come atti persecutori, singole accuse false che integrano calunnia e, sul piano civile, i presupposti per la condanna alla lite temeraria. Quali strumenti siano concretamente adeguati dipende dalla ricostruzione dei fatti e delle prove disponibili.
Quali prove conservare?
In queste situazioni la documentazione è, per sua natura, in gran parte già scritta: sono gli atti stessi a costituire la traccia della condotta. La prova nasce soprattutto dalla ricostruzione ordinata della vicenda: è utile predisporre una cronologia che colleghi pretese, diffide, cause, querele, esposti e relativi esiti, conservando i documenti in modo completo e senza alterarli, perché la loro sequenza racconta la reiterazione e la progressione delle iniziative.
Vanno conservati integralmente gli atti notificati (citazioni, ricorsi, decreti ingiuntivi, precetti), i provvedimenti di archiviazione o di rigetto, le rinunce, gli accordi e i messaggi — e-mail, PEC — nei quali una nuova iniziativa viene minacciata come conseguenza del mancato pagamento o di un rifiuto. Per ciascun documento è utile mantenere date, mittenti, indirizzi e ogni dato che permetta di ricostruirne provenienza e contesto.
Sono importanti anche i file originali dei documenti contestati, le eventuali verifiche tecniche, la prova delle spese sostenute e le certificazioni mediche. Lo stato d’ansia o di paura può essere provato anche dalla natura dei comportamenti tenuti, senza che sia sempre necessario un certificato medico, ma la documentazione sanitaria resta un elemento utile quando la situazione ha prodotto ricadute concrete. È lecito, e pienamente utilizzabile come prova, registrare una conversazione — telefonica o tra presenti — alla quale si prende parte: chi partecipa al colloquio può documentarne il contenuto. Restano invece da evitare le acquisizioni realizzate in modo illecito, come l’accesso a dispositivi o account altrui o la captazione di conversazioni tra terzi cui non si partecipa. La corrispondenza con o tra avvocati va sottoposta al difensore prima di utilizzarla, perché possono operare limiti di riservatezza e deontologici. Vanno infine documentati i cambiamenti della vita personale e professionale e il loro collegamento con le condotte subite.
Quali errori è meglio evitare?
L’errore più frequente è rispondere con controdenunce indiscriminate, trasformando la vicenda in un conflitto apparentemente reciproco. Occorre difendersi dagli atti ricevuti, nel rispetto dei termini, ma evitare messaggi aggressivi e accuse non provate dettate dall’esasperazione: di fronte a false accuse ciò che conta non è tanto reagire con un’iniziativa speculare, quanto dimostrare che chi ha agito era consapevole dell’infondatezza delle proprie pretese.
È altrettanto rischioso ignorare una notifica perché la pretesa appare assurda: anche un atto infondato, o fondato su documenti falsi, può produrre effetti se non viene contestato tempestivamente. Un decreto ingiuntivo o una citazione vanno valutati subito, senza lasciar decorrere le scadenze. Infine, cedere alla pressione e pagare somme non dovute pur di farla finita tende ad alimentare la condotta, non a spegnerla.
Quali strumenti di tutela sono disponibili?
Le strade percorribili si muovono su piani diversi, spesso in parallelo. La prima tutela consiste nel difendersi correttamente nei procedimenti già avviati — opporsi al decreto ingiuntivo, resistere alle cause promosse — chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, anche la condanna della controparte per responsabilità processuale aggravata da lite temeraria. In parallelo si può valutare se la sequenza integri atti persecutori, calunnia, falso, diffamazione, estorsione o altri reati: la qualificazione dipende dai fatti e non conviene moltiplicare le contestazioni senza una base probatoria precisa.
Prima della querela per atti persecutori può essere valutato anche l’ammonimento del Questore. Non è un passaggio obbligatorio né sempre lo strumento più adatto. Va poi evitata ogni aspettativa automatica: la presentazione della querela non determina di per sé una condanna, l’applicazione di una misura o la cessazione delle condotte. L’autorità giudiziaria valuta autonomamente gli elementi raccolti, e l’esito dipende dalla ricostruzione complessiva dei fatti e dalla loro dimostrabilità. Se vi sono minacce concrete o il timore di un’aggressione, la priorità resta il ricorso immediato alle forze dell’ordine.
Il contributo criminologico
L’apparente legalità dei singoli atti può nascondere una progressione coercitiva: prima la richiesta, poi la minaccia di agire, quindi la moltiplicazione dei procedimenti e l’estensione delle pressioni a familiari o professionisti. La criminologa Angelica Giancola, che collabora con l’avv. Matteo della Pietra, può aiutare a ricostruire questa sequenza, distinguendo una conflittualità reciproca da una strategia unilaterale di controllo e logoramento e individuando eventuali segnali di escalation. È un contributo che aiuta a leggere unitariamente condotte che, considerate da sole, sembrano prive di collegamento.
Quando rivolgersi a un avvocato?
È opportuno rivolgersi a un avvocato non appena le iniziative iniziano a ripetersi, e non solo quando arriva un atto formale come un atto giudiziario o un’intimazione. Occorre separare ciò che richiede una difesa immediata da ciò che deve essere conservato come parte della sequenza persecutoria, verificare i termini e costruire una cronologia documentata. Solo dopo questa analisi è possibile scegliere lo strumento adatto e la sua tempistica.
Approfondimenti
Questa pagina fa parte dell’area dedicata allo stalking e agli atti persecutori. Possono essere utili, in relazione a situazioni collegate, gli approfondimenti sulla differenza tra querela e ammonimento del Questore, sulle prove da conservare e sulla difesa da un’accusa di atti persecutori. [Sezione da aggiornare con i link alle sottopagine pubblicate del cluster.]
L’assistenza dell’avv. Matteo della Pietra
L’avv. Matteo della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro e assiste chi si trova coinvolto in vicende di questo tipo, sia come persona che subisce la persecuzione giudiziaria sia come persona che deve difendersi da un’accusa di atti persecutori. Esamina la successione degli atti e la documentazione disponibile, coordinando la tutela nei diversi procedimenti e avvalendosi, quando il caso lo richiede, della collaborazione della criminologa Angelica Giancola per l’analisi della dinamica persecutoria.
Se ti trovi destinatario di cause, denunce o richieste di pagamento ripetute e apparentemente infondate, è possibile esaminare la sequenza dei fatti, gli atti ricevuti e le prove disponibili per valutare quali iniziative di tutela — civili e penali — possano essere intraprese e con quali tempi.
Link utili
- Nel blog trovi link utili, analisi e casi pratici
- Articolo sulla persecuzione giudiziaria