Uomo preoccupato scopre che il proprio conto o la sua identità sono stati usati come tramite per una truffa

Entri in contatto online con una persona che dice di avere smartphone, computer, console o altri prodotti da vendere, ma di non avere tempo per promuoverli. Ti propone un guadagno facile: tu pubblichi gli annunci con il tuo profilo e indirizzi gli interessati al suo numero. È lui a trattare e a incassare. La merce, però, non arriva, il falso venditore sparisce e la prima persona che gli acquirenti riescono a identificare sei tu.

Chi pubblica gli annunci può essere a sua volta una vittima, usata per rendere credibile la truffa. La sua estraneità al reato, tuttavia, non dipende soltanto dal fatto che non abbia ricevuto il denaro. Pubblicare l’offerta costituisce un contributo concreto all’inganno: occorre quindi stabilire se l’abbia fatto in buona fede oppure conoscendo la frode o accettando consapevolmente il rischio che si realizzasse.

Come funziona la falsa collaborazione per pubblicare annunci

Lo schema viene presentato come un’attività semplice da svolgere nel tempo libero. Il sedicente commerciante fornisce fotografie, descrizioni e prezzi di telefoni, dispositivi elettronici, utensili o altri beni facilmente vendibili. In cambio della pubblicazione promette un compenso fisso o una percentuale sulle vendite.

Alla persona coinvolta viene chiesto di utilizzare il proprio account su un marketplace, un sito di annunci o un social network. Quando qualcuno manifesta interesse, l’inserzionista deve indirizzarlo al numero o al profilo indicato dal presunto venditore.

Un account autentico, magari attivo da anni, ispira maggiore fiducia rispetto a un profilo appena creato. Il truffatore sfrutta questa credibilità, ma conserva il controllo della fase decisiva: parla con gli acquirenti, concorda il pagamento, comunica le coordinate sulle quali versare il denaro e lo incassa direttamente.

Quando il prodotto non viene spedito, il falso venditore diventa irreperibile. Resta invece visibile il profilo dal quale è stato pubblicato l’annuncio. Le proteste e le denunce si dirigono così, almeno inizialmente, verso la persona più facile da identificare.

Non è un furto d’identità: una persona reale viene usata come schermo

In questi casi non si verifica propriamente un furto d’identità. Le credenziali del profilo non sono state sottratte e il truffatore non si è necessariamente presentato con il nome del suo titolare. È quest’ultimo ad avere pubblicato personalmente gli annunci, ma lo ha fatto perché ingannato sulla provenienza dei prodotti e sulla reale finalità della collaborazione.

Si può parlare, in senso descrittivo, di strumentalizzazione dell’identità digitale di un inserzionista inconsapevole. Il truffatore usa una persona reale come schermo e le fa prestare all’offerta la credibilità del suo nome e del suo profilo.

Non è corretto definirla automaticamente un prestanome, perché questa espressione presuppone normalmente la consapevolezza di agire nell’interesse di un altro e di nasconderne il ruolo. L’inserzionista può invece essere una persona indotta con l’inganno a compiere un’attività materialmente utile alla truffa.

Questa è una delle diverse situazioni nelle quali il nome, il profilo o il conto di una persona possono essere usati per una truffa. La sua particolarità consiste nel fatto che il titolare del profilo non resta completamente passivo: pubblica gli annunci e mette in contatto gli acquirenti con il falso venditore, senza necessariamente sapere ciò che sta realmente contribuendo a realizzare.

Quando si può rispondere per concorso nella truffa

Per concorrere in una truffa non è necessario aver ideato il piano, aver parlato personalmente con gli acquirenti o aver ricevuto una parte del prezzo. Anche la pubblicazione degli annunci può rappresentare un contributo importante, perché mette in circolazione l’offerta inesistente, la rende credibile e procura al truffatore le persone da ingannare.

Questo contributo materiale, però, non basta da solo a fondare una responsabilità penale. Occorre anche la consapevolezza di partecipare alla frode.

Se l’inserzionista sa che i prodotti non esistono, che le fotografie sono state sottratte ad altri annunci o che il sedicente commerciante non intende effettuare alcuna consegna, può rispondere della truffa insieme a chi conduce le trattative e incassa il denaro.

La situazione è diversa se ha creduto realmente alla proposta di collaborazione e all’esistenza dei beni. La truffa è un reato doloso: non si diventa concorrenti per semplice ingenuità, imprudenza o mancanza di verifiche. Il fatto che una persona avrebbe potuto accorgersi dell’inganno non significa necessariamente che lo conoscesse o che abbia accettato di prendervi parte.

L’identità vaga del presunto commerciante, la mancanza di un contratto, i prezzi poco plausibili, le fotografie non verificabili e un compenso sproporzionato non provano automaticamente il dolo. Possono però essere valutati come indizi per stabilire se l’inconsapevolezza dichiarata sia credibile.

Il dolo eventuale e la decisione di continuare

Il rischio non riguarda soltanto chi conosce con certezza la truffa. Il concorso può essere contestato anche a titolo di dolo eventuale, ma non basta affermare che l’inserzionista avrebbe dovuto sospettare qualcosa.

Occorre che si sia concretamente rappresentato la possibilità che i prodotti non esistessero e che gli acquirenti potessero perdere il denaro, decidendo ugualmente di continuare. In altre parole, il dubbio deve essere diventato abbastanza serio da porlo davanti a una scelta, e la persona deve avere proseguito anche a costo che la truffa si realizzasse.

Questa distinzione emerge spesso durante la collaborazione. I primi annunci possono essere stati pubblicati in completa buona fede. Una mancata consegna può ancora essere spiegata come un ritardo o un disguido. Se però arrivano altre proteste, il falso commerciante non fornisce prove verificabili e chiede ugualmente di cercare nuovi acquirenti, continuare a pubblicare assume un significato diverso.

La consapevolezza acquisita successivamente non rende automaticamente responsabili delle truffe già commesse. Può però cambiare radicalmente la valutazione delle condotte successive. Proseguire nonostante pagamenti senza consegna, spiegazioni evasive e ripetute contestazioni può essere interpretato come accettazione del rischio che altre persone vengano truffate.

Come si dimostra la buona fede

Il fatto che il denaro sia stato versato direttamente al truffatore è un elemento importante, ma non risolve da solo il caso. Occorre ricostruire come è nato il contatto, quale attività era stata proposta, quali rassicurazioni sono state fornite sull’esistenza dei prodotti e quali istruzioni sono state impartite.

Assumono rilievo anche l’assenza di pagamenti in favore dell’inserzionista, il mancato versamento del compenso promesso e, soprattutto, il comportamento tenuto dopo le prime contestazioni. Interrompere gli annunci, avvisare le persone ancora raggiungibili e collaborare all’identificazione del falso venditore sono condotte coerenti con la posizione di chi si è accorto di essere stato ingannato.

È quindi necessario conservare la sequenza completa delle conversazioni, la proposta di collaborazione, i file ricevuti, gli annunci pubblicati, i recapiti indicati e i messaggi degli acquirenti. È preferibile esportare le chat e mantenere i file originali, senza limitarsi a pochi screenshot selezionati.

Anche le richieste di rimborso devono essere valutate separatamente. Chi compare nell’annuncio non è automaticamente il venditore né è necessariamente tenuto a restituire somme che non ha ricevuto. Bisogna verificare chi ha condotto la trattativa, promesso la consegna, comunicato le coordinate di pagamento e incassato il prezzo.

Cosa fare quando arrivano le prime contestazioni

Occorre interrompere immediatamente la pubblicazione di nuovi annunci. Prima di rimuovere quelli esistenti, è però necessario acquisirne una copia completa e conservarne URL, immagini, descrizioni e dati identificativi.

Non devono essere cancellati messaggi o modificati i contenuti delle conversazioni. È inoltre opportuno segnalare il falso venditore alla piattaforma, avvisare le persone ancora raggiungibili e valutare tempestivamente la presentazione di una querela, ricostruendo i fatti in ordine cronologico e distinguendo ciò che è documentato da ciò che si ricorda soltanto.

Gli acquirenti che hanno già pagato devono contattare subito la propria banca e possono seguire le indicazioni relative alla truffa con bonifico e ai tentativi di recupero del denaro. L’inserzionista deve invece chiarire il proprio effettivo ruolo, evitando spiegazioni improvvisate, ammissioni imprecise o promesse di rimborso formulate prima di avere ricostruito l’intera vicenda.

Se hai pubblicato annunci per una persona conosciuta online e temi di essere stato coinvolto in una truffa, l’avv. Matteo della Pietra può esaminare messaggi, annunci e pagamenti per ricostruire il tuo ruolo e valutare le iniziative più opportune. Ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.