Schiamazzi e disturbo della quiete pubblica

Messaggero Veneto, Giovedì 29 Aprile 2021
Cassazione Sent. 14750/2020

Sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria

Sostituzione pena detentiva con pena pecuniaria: non più € 250/giorno, ma “solo” € 75/giorno.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, 2° comma, L. 689/81, nella parte in cui prevede che “il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale”.
Ma questo cosa significa, in pratica?
Significa che la pena detentiva viene sostituita con la pena pecuniaria al “prezzo minimo” di (soli…) € 75/giorno, e non più di € 250/giorno.
Quindi d’ora in poi saranno molte di più le persone, condannate a pene inferiori a 6 mesi, a potersi permettere questa soluzione.
Ma non solo: chi sia stato già condannato ad una pena convertita ad € 250/giorno e non abbia ancora finito di pagare, può chiedere al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena, sulla base di tale nuovo importo, risparmiando molto.
Se rientrate tra queste persone, contattatemi subito!

Corte Costituzionale, Sent. 28/2022