Il mantenimento dei figli non si calcola applicando una percentuale fissa allo stipendio del genitore che versa l’assegno. Entrambi i genitori devono contribuire in proporzione alle rispettive risorse, considerando i bisogni attuali dei figli, i tempi trascorsi con ciascuno e il lavoro di cura. Occorre poi distinguere le spese ordinarie, normalmente coperte dall’assegno mensile, dalle spese straordinarie o extra assegno.
Molti tribunali hanno inoltre adottato propri protocolli: linee guida locali, spesso concordate tra magistrati e avvocati, che distinguono le spese ordinarie da quelle extra assegno e indicano quando occorrono consenso, documentazione e rimborso. Prima di pagare, rifiutare o contestare una spesa è quindi necessario leggere il provvedimento o l’accordo vigente e verificare se esista un protocollo locale applicabile.
Il contributo è destinato ai figli, anche se viene versato all’altro genitore
Il dovere di mantenere i figli grava su entrambi i genitori, che siano sposati, separati, divorziati o non siano mai stati coniugati. L’eventuale assegno viene di regola versato a un genitore, ma è destinato a concorrere ai costi sostenuti per i figli.
L’assegno non è il rimborso mensile di una serie di scontrini. Contribuisce anche a spese che non corrispondono a un singolo acquisto, come l’abitazione, le utenze, l’organizzazione quotidiana e la continuità delle cure. Per stabilirne l’importo non basta quindi sommare alcune ricevute, né considerare soltanto il reddito di chi deve pagarlo.
Il compimento dei diciotto anni non fa cessare automaticamente il mantenimento. Per il figlio maggiorenne assumono rilievo l’effettiva indipendenza economica, il percorso formativo, l’impegno nella ricerca di un lavoro e le altre circostanze concrete. Se un assegno è già previsto, il genitore obbligato non può interromperlo di propria iniziativa né sostituire unilateralmente il pagamento all’altro genitore con versamenti diretti al figlio maggiorenne.
Come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli
Il calcolo deve realizzare un contributo proporzionato e adeguato alle esigenze dei figli. Il codice civile indica cinque criteri, da valutare insieme:
- le esigenze attuali di ciascun figlio, che cambiano con l’età, la salute, la scuola e le attività svolte;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili dopo la crisi familiare;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le spese che ciascuno sostiene direttamente;
- le risorse economiche complessive di entrambi, non limitate alla sola busta paga o alla dichiarazione dei redditi;
- il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Occorre quindi ricostruire i costi ordinari attuali dei figli, confrontare redditi, patrimonio e concreta capacità lavorativa dei genitori, valutare gli oneri abitativi documentati e considerare come sono distribuiti tempi e responsabilità quotidiane. Solo dopo questa analisi si può stabilire se sia sufficiente il mantenimento diretto oppure serva anche un assegno periodico con funzione di riequilibrio.
Le esigenze devono essere valutate nel presente. Sono ammissibili previsioni ragionevoli e vicine nel tempo, per esempio un passaggio scolastico già programmato, ma non importi fondati su costi futuri soltanto ipotetici.
Esiste una percentuale fissa sullo stipendio?
No. Percentuali, tabelle e calcolatori online possono fornire soltanto simulazioni orientative e non sostituiscono i criteri previsti dalla legge. Applicare automaticamente il 20, il 25 o il 30 per cento del reddito può produrre un risultato inadeguato, perché non considera le risorse dell’altro genitore, i bisogni effettivi dei figli, la casa, i tempi di permanenza e il lavoro di cura.
L’affidamento condiviso elimina l’assegno?
L’affidamento condiviso non comporta automaticamente il mantenimento diretto né l’assenza di un assegno. Anche quando i tempi trascorsi con i genitori sono simili, possono restare differenze rilevanti nei redditi, nei costi abitativi e nelle spese fisse sostenute per i figli. Il mantenimento diretto può funzionare se la ripartizione è concreta, chiara e compatibile con il principio di proporzionalità; in caso contrario può essere necessario un assegno perequativo.
Quali spese sono comprese nell’assegno mensile
L’assegno mensile copre le esigenze ordinarie, cioè i costi quotidiani o ricorrenti che possono essere considerati nel bilancio normale dei figli. Vi rientrano generalmente il vitto, la quota delle spese di abitazione e delle utenze, l’abbigliamento ordinario, l’igiene personale, i trasporti abituali, il materiale di uso corrente e le piccole spese della vita quotidiana.
La classificazione di alcune voci, come mensa scolastica, libri di testo, abbonamenti ai trasporti, farmaci da banco o attività continuative, può però cambiare in base al contenuto dell’accordo, del provvedimento e del protocollo locale. Una lista trovata online non basta quindi per decidere se una determinata spesa sia già compresa nell’assegno.
Il contributo mensile, salvo che il provvedimento o l’accordo dispongano diversamente, non si riduce nei periodi in cui il figlio trascorre vacanze o più giorni con il genitore obbligato: molte spese, soprattutto quelle abitative e organizzative, continuano a gravare per tutto l’anno. L’importo è adeguato automaticamente agli indici ISTAT, se non è previsto un diverso parametro. Gli acquisti effettuati durante i propri periodi di permanenza non possono essere detratti unilateralmente dall’assegno.
Quali sono le spese straordinarie e quando serve il consenso
Le spese straordinarie sono sostenute fuori dall’assegno mensile e vengono ripartite nella percentuale stabilita. Non esiste però un elenco nazionale valido in ogni procedimento. In termini generali, sono extra assegno gli esborsi che, per rilevanza, occasionalità, imprevedibilità o importo non determinabile in anticipo, non possono essere assorbiti nel contributo ordinario.
Anche alcune spese mediche o scolastiche prevedibili possono restare extra assegno quando non sono certe nel momento o nell’importo.
Il consenso preventivo non è richiesto sempre e non può essere escluso sempre. Le spese urgenti, necessarie o già previste dal provvedimento o dall’accordo possono non richiederlo; le scelte discrezionali o particolarmente onerose, come una scuola privata, un’attività costosa o una cura privata programmabile, possono invece dover essere concordate. Anche un dissenso deve essere tempestivo, motivato e coerente con l’interesse del figlio e con le possibilità economiche dei genitori.
I protocolli possono classificare diversamente singole voci e prevedere regole differenti per consenso, silenzio, documentazione e tempi di rimborso. Non sono leggi e non sostituiscono quanto stabilito nello specifico accordo o provvedimento. Le loro regole assumono particolare rilievo quando vengono richiamate nel provvedimento o recepite nell’accordo. La verifica deve partire da questi documenti e proseguire con la versione del protocollo locale applicabile.
Le spese straordinarie si dividono sempre al 50 per cento?
No. Il criterio generale è la proporzionalità alle risorse dei genitori, non la divisione automatica a metà. Una ripartizione al 50 per cento può essere concordata o disposta dal giudice, ma in presenza di una marcata disparità economica possono essere previste percentuali diverse.
Se il provvedimento stabilisce una determinata quota, quella regola deve essere rispettata finché non viene formalmente modificata. Non è possibile ridurre da soli la propria percentuale perché il reddito è diminuito, né compensare la quota di spese straordinarie con l’assegno mensile senza un valido fondamento.
Per una spesa da concordare è prudente inviare per iscritto la descrizione, la ragione, il preventivo, il fornitore e il termine entro cui occorre decidere. Dopo il pagamento vanno trasmessi il documento fiscale, la prova dell’esborso e il calcolo comprensibile della quota richiesta. Il silenzio dell’altro genitore vale come consenso soltanto se questa conseguenza e il relativo termine risultano dal provvedimento, dall’accordo o dal protocollo applicabile.
Si può ridurre o sospendere il mantenimento se la situazione cambia?
Un cambiamento rilevante può giustificare la revisione del mantenimento, ma non autorizza una modifica unilaterale. Possono assumere rilievo, per esempio, una variazione stabile del reddito, la perdita o il reperimento del lavoro, nuove esigenze del figlio, una diversa distribuzione dei tempi di permanenza o il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio maggiorenne.
Occorre distinguere la difficoltà temporanea da un mutamento stabile e documentabile. Finché l’accordo o il provvedimento non viene modificato con uno strumento idoneo, l’importo stabilito resta dovuto e il mancato pagamento può generare arretrati e iniziative di recupero.
Quali documenti servono per determinare o modificare il mantenimento
È utile raccogliere:
- gli accordi e i provvedimenti già esistenti, compresi gli eventuali richiami a protocolli locali;
- dichiarazioni dei redditi, buste paga e documenti relativi ad altre entrate, patrimoni, partecipazioni o attività economiche;
- i costi abitativi e gli altri oneri familiari effettivi e documentati;
- un quadro realistico dei tempi trascorsi dai figli con ciascun genitore e delle attività di cura svolte;
- una ricostruzione delle spese ordinarie e straordinarie dei figli, con ricevute, fatture e prove di pagamento;
- le comunicazioni relative a richieste di consenso, contestazioni e rimborsi.
I documenti servono a rappresentare la situazione economica complessiva e i bisogni concreti, non a trasformare il mantenimento in una rendicontazione mensile di ogni acquisto.
Valutare insieme assegno, spese e organizzazione dei figli
Il mantenimento non dovrebbe essere definito isolatamente. Deve essere coordinato con la residenza dei figli, i tempi con ciascun genitore, la casa familiare e la distribuzione delle decisioni e delle spese. Per un inquadramento più ampio è possibile consultare la pagina dedicata a crisi familiare, separazione e tutela dei figli.
L’avv. Matteo della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro. Nell’esaminare una richiesta di determinazione o modifica del mantenimento considera i provvedimenti vigenti, la documentazione economica di entrambi i genitori, le esigenze attuali dei figli e le regole applicabili alle spese extra assegno.
Se devi stabilire, contestare o modificare il mantenimento dei figli, è possibile esaminare questi elementi prima di formulare una proposta, rifiutare un rimborso o ridurre un pagamento già previsto.