Parlare da soli al volante non è confessare. Cosa succede quando frasi captate in auto diventano l’asse di un’accusa penale e perché la difesa deve lavorare sul metodo, non solo sul merito.
Ci sono persone che si trovano indagate, o condannate, senza che nessuno abbia ascoltato una loro dichiarazione chiara, senza che abbiano parlato con qualcuno, senza che esista una frase inequivocabile rivolta a un destinatario. Ci sono solo parole dette da soli, in auto, mentre si guida, si ascolta la radio, si rimuginano pensieri. Il caso Garlasco ha riportato questo tema al centro del dibattito pubblico: frasi pronunciate da Andrea Sempio mentre era solo in macchina sono diventate il cuore di un’indagine per omicidio. Ma la questione è più ampia, e riguarda chiunque si trovi in un processo in cui i soliloqui intercettati diventano l’elemento principale dell’accusa. L’avv. Matteo della Pietra e la criminologa avv. Angelica Giancola si occupano di queste situazioni, nelle quali il diritto penale incontra la psicologia cognitiva e il rischio concreto di attribuire a un pensiero ad alta voce un significato che forse non ha.
La giurisprudenza: valgono come prova. Ma a quali condizioni?
Il punto di partenza è giuridico, e va detto chiaramente. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito in modo consolidato che le dichiarazioni autoaccusatorie registrate nel corso di intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria. Non serve un verbale firmato, non serve la presenza di un difensore: se una persona parla e dice qualcosa di autoincriminante durante un’intercettazione legittima, quel materiale può entrare nel processo e pesare sulla condanna.
Questo orientamento ha però un limite preciso che la stessa giurisprudenza ha ribadito. Quando le intercettazioni costituiscono l’unico elemento a carico, in assenza di qualsiasi riscontro esterno, la valutazione deve essere particolarmente rigorosa e condurre alla condanna solo se supera il ragionevole dubbio. Il principio è quindi più articolato di quanto sembri: non ogni frase captata vale come prova, e la difesa ha strumenti precisi per contestarne il peso. Tutto questo, soprattutto, vale quando la dichiarazione è chiara, specifica e riferita a un fatto determinato. Tutt’altra cosa è una frase ambigua, frammentaria, pronunciata in un flusso di pensieri disorganizzato.
Parlare da soli non è comunicare: cosa dice la psicologia cognitiva
La psicologia cognitiva descrive il self-talk e l’inner speech, il parlato interiore esternalizzato, come strumenti di autoregolazione. Servono a ragionare, sfogarsi, simulare dialoghi, ripassare eventi, anticipare conversazioni, dare forma a pensieri non ancora organizzati. Non hanno un destinatario esterno. Non seguono le regole cooperative del dialogo. Sono ellittici, associativi, pieni di salti logici e sottintesi che esistono solo nella mente di chi parla.
Per questo i soliloqui intercettati appartengono a un genere comunicativo radicalmente diverso da una dichiarazione resa a qualcuno. Trasformarli in un racconto coerente dei fatti richiede un’operazione interpretativa esterna che spesso dice più di chi ascolta che di chi ha parlato. Una frase come “ho fatto una cosa brutta”, “non doveva andare così” o “adesso mi beccano” può riferirsi a qualsiasi cosa: un errore sul lavoro, una discussione in famiglia, una paura irrazionale, una notizia sentita alla radio. Isolata dal contesto, può sembrare molto di più di quanto sia.
Tunnel vision e confirmation bias: i rischi che la criminologa Angelica Giancola mette in guardia
La criminologa avv. Angelica Giancola indica due meccanismi specifici che la letteratura criminologica e forense conosce bene, e che nei casi di soliloqui intercettati diventano particolarmente insidiosi. Il primo è il confirmation bias: la tendenza a cercare, selezionare e interpretare le informazioni in modo coerente con l’ipotesi già formata. Il secondo è la tunnel vision: il restringimento progressivo dello sguardo investigativo su un’unica pista, con il rischio di non vedere, o di sottovalutare, gli elementi che la contraddicono.
Secondo l’avv. Giancola, quando si parte da una forte ipotesi accusatoria, una frase neutra può diventare sospetta, un’espressione emotiva può essere letta come ammissione, una contraddizione apparente può trasformarsi in indizio di menzogna. Il problema, osserva, non è la malafede: spesso è la convinzione sincera di seguire la strada giusta che porta a leggere in modo forzato un materiale che non regge quella lettura. E il processo non può accettare una suggestione come se fosse una prova.
Centinaia di registrazioni, poche selezionate: il problema dell’estrapolazione
In molte indagini le ore di intercettazione sono enormi. Una persona che lavora in auto può produrre centinaia di ore di materiale. Da quel materiale la polizia giudiziaria seleziona ciò che ritiene rilevante. Questa selezione è necessaria, ma è anche il punto più delicato: se si parte da un’ipotesi consolidata, il rischio è scegliere soprattutto ciò che sembra confermarla, lasciando sullo sfondo tutto il resto.
Una frase isolata può apparire grave. La stessa frase, ascoltata dentro mezz’ora di discorso confuso, può perdere qualsiasi significato. Una parola può sembrare riferita al reato; ma sentita insieme a ciò che viene prima e dopo, può riferirsi a tutt’altro. Per questo la difesa deve poter lavorare sull’intero materiale, non sul montaggio. Non si può costruire una condanna su un’antologia di spezzoni.
Perché il metodo conta più dell’interpretazione
Quando in un processo compaiono soliloqui intercettati come elemento centrale dell’accusa, il terreno su cui si gioca la difesa non è principalmente quello del significato delle singole frasi. È il terreno del metodo. Ascoltare l’intero materiale e non solo la selezione, verificare la qualità delle trascrizioni, ricostruire il contesto di ogni frase, distinguere ciò che è davvero riferibile al fatto da ciò che è solo apparentemente compatibile: sono passaggi tecnici che richiedono competenza specifica, non intuizione.
In alcuni casi entra in campo anche il contributo di uno psicologo o psichiatra forense, non per sostenere che la persona non fosse lucida, ma per spiegare al giudice che il parlato interiore esternalizzato non può essere trattato come una dichiarazione ordinata e intenzionalmente comunicativa. È una distinzione che il processo deve saper fare. Senza di essa, il rischio è che una frase confusa venga trasformata in ammissione, e che il dubbio ragionevole venga sepolto sotto il peso di una suggestione.
I soliloqui intercettati non sono automaticamente irrilevanti, ma non sono automaticamente confessioni. La domanda corretta non è se una frase può essere interpretata in senso accusatorio: quasi ogni frase, isolata e spinta abbastanza, può esserlo. La domanda corretta è se dimostra davvero qualcosa, in modo chiaro, verificabile e collegato ai fatti.
L’avv. Matteo della Pietra, insieme alla criminologa avv. Angelica Giancola, si occupa di queste situazioni, offrendo un supporto qualificato nell’analisi di queste dinamiche, nella comprensione dei comportamenti e nella valutazione degli strumenti più adeguati per la tutela della persona e la raccolta di elementi utili anche in un’ottica difensiva.
Per approfondire o richiedere supporto è possibile consultare la pagina dedicata alla consulenza criminologica e legale: https://www.avvdellapietra.it/aeen_case_study/criminologia-con-lavv-angelica-giancola/
Avv. Matteo della Pietra con il contributo della criminologa avv. Angelica Giancola