Zaino abbandonato in un corridoio scolastico vuoto, immagine di un episodio di bullismo a scuola.

Un ragazzo che non vuole più andare a scuola, evita alcuni percorsi, cancella i messaggi, perde oggetti o viene escluso sistematicamente dal gruppo può essere vittima di qualcosa di più grave di un litigio tra compagni. Il bullismo non è però uno specifico reato: è un fenomeno che può comprendere minacce, aggressioni, umiliazioni, ricatti, danneggiamenti e condotte online, ciascuna delle quali può assumere autonoma rilevanza penale.

Quando minacce e molestie si ripetono e provocano un grave e perdurante stato di ansia o di paura, il timore per l’incolumità oppure un cambiamento significativo delle abitudini di vita, il bullismo può integrare anche il delitto di atti persecutori, comunemente chiamato stalking. Se non ricorrono gli elementi dello stalking, gli altri reati eventualmente commessi rimangono comunque perseguibili e possono concorrere tra loro.

Quando si può parlare di bullismo?

Il bullismo consiste in un’aggressione o una molestia reiterata, commessa da una persona o da un gruppo ai danni di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione.

Può manifestarsi attraverso comportamenti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese o derisioni. Nei casi estremi può comprendere anche l’istigazione al suicidio o all’autolesionismo.

Il bullismo non coincide quindi con ogni conflitto tra ragazzi. Una discussione isolata, un’antipatia reciproca o uno scherzo inopportuno non bastano normalmente a creare una relazione di bullismo, anche se il singolo episodio può essere grave e costituire autonomamente un illecito.

Alla reiterazione delle condotte si accompagna frequentemente uno squilibrio di forza fisica, psicologica, numerica o sociale, che rende difficile alla vittima reagire e favorisce la progressiva stabilizzazione dei ruoli all’interno del gruppo.

La normativa più recente ha unificato la protezione: le misure di prevenzione e contrasto pensate in origine per il cyberbullismo valgono oggi anche per il bullismo commesso di persona, dentro e fuori dalla scuola. Bullismo e cyberbullismo vengono così trattati come due volti dello stesso fenomeno, spesso presenti nella stessa vicenda.

Quali reati può commettere il bullo?

Non esiste nel codice penale un reato denominato “bullismo”. Il bullo può però commettere, anche nella stessa vicenda, numerosi reati diversi.

Le aggressioni possono integrare percosse o lesioni personali. Le intimidazioni possono costituire minaccia, mentre costringere un compagno a compiere o tollerare qualcosa può integrare violenza privata. Se la vittima viene obbligata a consegnare denaro, cibo, vestiti o altri oggetti, possono configurarsi, secondo le modalità del fatto, estorsione o rapina.

La sottrazione di beni può costituire furto. Rompere o manomettere telefoni, biciclette, zaini e altri oggetti può integrare danneggiamento. Costringere la vittima a inginocchiarsi, spogliarsi, farsi riprendere in situazioni umilianti o subire imposizioni di carattere sessuale può condurre a contestazioni molto più gravi, fino alla violenza sessuale.

Gli insulti rivolti direttamente alla vittima costituiscono illeciti civili, punibili con il risarcimento del danno e sanzioni amministrative. Se le espressioni offensive vengono comunicate ad altri, pubblicate sui social o diffuse in una chat di gruppo, può invece configurarsi il reato di diffamazione.

Telefonate e messaggi insistenti possono integrare il reato di molestia. Creare un profilo falso utilizzando il nome o l’immagine della vittima può costituire sostituzione di persona; entrare nel suo account può integrare un accesso abusivo a un sistema informatico. La pubblicazione o condivisione di immagini intime può assumere autonoma rilevanza penale e, quando i contenuti riguardano minorenni, dare luogo a fattispecie particolarmente gravi.

Nella stessa vicenda possono quindi concorrere percosse, lesioni, minaccia, violenza privata, furto, rapina, estorsione, danneggiamento, diffamazione, molestia, sostituzione di persona, accesso abusivo a un account, violenza sessuale e diffusione illecita di immagini.

Quando ricorrono anche i presupposti degli atti persecutori, la sequenza complessiva può integrare lo stalking scolastico. Ciò non significa che tutti gli altri reati vengano assorbiti: lesioni, estorsione, rapina, violenza sessuale, diffusione di immagini intime e altri fatti dotati di autonoma offensività possono concorrere con lo stalking. Se, invece, non viene raggiunta la soglia richiesta per gli atti persecutori, i singoli reati restano e possono concorrere tra loro.

Quando il bullismo diventa stalking scolastico?

Il bullismo può integrare il delitto di atti persecutori quando le minacce o le molestie sono reiterate e provocano almeno una delle conseguenze previste dall’art. 612-bis del codice penale:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina;
  • una significativa alterazione delle abitudini di vita.

Può accadere quando il ragazzo, per evitare i compagni, cambia percorso per raggiungere la scuola, rinuncia all’autobus, smette di frequentare gli spogliatoi o la mensa, abbandona un’attività sportiva, si assenta ripetutamente o chiede di cambiare istituto.

Anche la paura di consultare il telefono, l’abbandono dei social e il progressivo isolamento possono assumere rilievo, se derivano dalle condotte subite. Non bastano una generica sofferenza o un normale disagio scolastico: occorre ricostruire la successione dei comportamenti, la loro durata e gli effetti concreti prodotti sulla vittima.

Il bullismo descrive dunque la dinamica di sopraffazione; lo stalking è una delle qualificazioni penali che quella dinamica può assumere nei casi più gravi.

Il contributo dell’avv. Angelica Giancola: il bullismo come relazione di potere

Secondo l’avv. Angelica Giancola, criminologa, che affianca l’avv. Matteo della Pietra nell’analisi di queste vicende, il bullismo non può essere compreso contando soltanto gli episodi.

Occorre osservare la relazione di potere che si forma nel gruppo: chi stabilisce le regole, chi può parlare senza essere deriso, chi viene progressivamente isolato e quale funzione assumono i compagni che partecipano o rilanciano i contenuti online.

La vittima può tacere per vergogna, paura di ritorsioni o timore di aggravare la propria esclusione. Per questo il rifiuto della scuola, il cambiamento delle abitudini, la cancellazione dei messaggi, la perdita frequente di oggetti e l’isolamento possono essere più significativi del singolo episodio raccontato.

Anche gli spettatori possono assumere un ruolo nella dinamica. La semplice presenza non comporta automaticamente una responsabilità, ma chi incoraggia, riprende, condivide o rafforza consapevolmente le condotte può concorrere nei reati commessi.

Bullismo e cyberbullismo: che differenza c’è?

Il cyberbullismo utilizza chat, social network, videogiochi online, profili falsi, fotografie, video e altri strumenti digitali. Può affiancarsi alle prepotenze commesse a scuola oppure svilupparsi interamente online.

La rete amplifica l’offesa: un contenuto può raggiungere in pochi minuti l’intera comunità scolastica, essere copiato e ripubblicato anche dopo la cancellazione. La persecuzione, inoltre, non termina con l’uscita da scuola, ma può seguire la vittima durante tutta la giornata.

Bullismo e cyberbullismo possono costituire momenti diversi della stessa vicenda e integrare più reati concorrenti.

Querela o ammonimento del questore: quali strade ci sono?

Di fronte a condotte di bullismo o cyberbullismo commesse da un minore che ha compiuto quattordici anni nei confronti di un altro minore, la famiglia della vittima ha due strade, non alternative in senso stretto.

La prima è la querela o la denuncia per i reati concretamente commessi, che avvia l’ordinario percorso penale, nel binario del diritto penale minorile.

La seconda è l’ammonimento del questore. Si tratta di una misura amministrativa a finalità preventiva, distinta dal procedimento penale: la famiglia espone i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiede che l’autore venga ammonito. Il questore convoca il minore insieme ad almeno un genitore e lo diffida formalmente dal proseguire quei comportamenti, richiamando le conseguenze di un’eventuale reiterazione. È uno strumento rapido, che non instaura un processo e non equivale a una condanna, ma può interrompere l’escalation prima che i fatti si aggravino. I suoi effetti cessano al compimento della maggiore età.

L’ammonimento non copre qualunque condotta: presuppone che i fatti siano riconducibili a determinate figure di reato, come la minaccia, la diffamazione o il trattamento illecito di dati personali. Non sostituisce la querela e, di regola, è percorribile fino a quando la querela non è stata presentata. La scelta tra le due strade dipende dalla gravità dei fatti, dall’urgenza di far cessare le condotte e dagli obiettivi della famiglia, e va valutata caso per caso.

In presenza di aggressioni, minacce gravi, ricatti, richieste di denaro, diffusione di immagini intime o pericolo attuale, occorre comunque rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

Cosa fare quando un figlio subisce bullismo?

È utile ascoltare il minore senza suggerirgli le risposte e ricostruire separatamente ogni episodio. Le conversazioni devono essere conservate integralmente: una selezione dei soli messaggi più gravi potrebbe non permettere di comprenderne il contesto.

Vanno mantenuti i file originali di fotografie, video e messaggi vocali, insieme ai nomi dei profili, alle date, agli orari e all’indicazione dei compagni presenti. Può essere utile predisporre una cronologia con gli episodi, i testimoni, le comunicazioni alla scuola, le assenze, i cambiamenti delle abitudini ed eventuali conseguenze mediche o psicologiche.

I fatti devono essere segnalati formalmente alla scuola, chiedendo quali misure siano state adottate e come ne venga verificata l’efficacia. Un confronto diretto e improvvisato con il presunto autore o con la sua famiglia può invece aggravare la situazione ed esporre il ragazzo a ritorsioni.

In presenza di aggressioni, minacce gravi, ricatti, richieste di denaro, diffusione di immagini intime o pericolo attuale, occorre rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine.

Quando la scuola può essere responsabile?

La scuola deve vigilare sugli studenti e intervenire tempestivamente quando viene a conoscenza di una situazione di bullismo. La normativa più recente ha rafforzato questi doveri: ogni istituto deve individuare un docente referente, il dirigente scolastico che apprende di atti di bullismo o cyberbullismo, anche non commessi online, deve attivare le procedure previste, informare le famiglie dei minori coinvolti e promuovere iniziative educative.

L’istituto può rispondere civilmente per una vigilanza insufficiente o per non avere reagito adeguatamente a fatti conosciuti o prevedibili. La responsabilità non deriva automaticamente dal luogo in cui si è verificato l’episodio: occorre verificare che cosa la scuola sapesse e come sia intervenuta. Quando emergono reati perseguibili d’ufficio, devono inoltre essere rispettati gli obblighi di denuncia connessi alla funzione esercitata.

Quando un ragazzo accusato non è un bullo

Non ogni conflitto tra compagni è una persecuzione unilaterale. Possono esservi provocazioni reciproche, racconti incompleti, episodi isolati o ruoli che cambiano nel tempo. Anche il minore accusato deve essere ascoltato e difeso, senza essere identificato definitivamente con l’etichetta di “bullo” prima dell’accertamento dei fatti.

La difesa richiede la conservazione delle conversazioni complete, la ricostruzione dei rapporti precedenti, l’individuazione dei testimoni e la verifica delle iniziative adottate dalla scuola. Occorre distinguere chi ha commesso materialmente le condotte, chi vi ha partecipato, chi le ha riprese o condivise e chi era soltanto presente.

Contestare un’accusa non significa ignorare la sofferenza denunciata, ma ricostruire correttamente i fatti e la responsabilità di ciascuno.

Assistenza nei casi di bullismo e stalking scolastico

L’avv. Matteo della Pietra assiste le persone offese e i minori accusati nei procedimenti connessi a bullismo, cyberbullismo e atti persecutori, coordinando, quando necessario, gli aspetti penali, civili e scolastici.

Nei casi in cui assumono rilievo la dinamica del gruppo, lo squilibrio di potere, la vulnerabilità della persona offesa o il rischio di escalation, l’avv. Matteo della Pietra è affiancato dalla criminologa Angelica Giancola per gli aspetti criminologici.

L’avv. Matteo della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.

Se tuo figlio subisce condotte ripetute di umiliazione, minaccia, isolamento o violenza, oppure è accusato di averle commesse, è possibile ricostruire i fatti, esaminare le prove e valutare le iniziative necessarie prima che la situazione si aggravi o venga affrontata in modo improprio.

Approfondimenti dal blog. Per capire come riconoscere le prepotenze e intervenire prima che diventino sistematiche, vedi la guida per genitori su come riconoscere e affrontare il bullismo e la guida per ragazzi su come riconoscere e affrontare il bullismo.