Una spesa per gli occhiali, per lo sport o per un computer scolastico deve essere sempre concordata? Il nuovo protocollo del Tribunale di Udine sulle spese straordinarie dei figli non dà una risposta unica: distingue le spese comprese nell’assegno mensile, quelle che possono essere sostenute senza il consenso preventivo e quelle che richiedono l’accordo di entrambi i genitori. Anche quando il consenso non serve, informare e consultare preventivamente l’altro genitore resta comunque opportuno e raccomandato.
Il protocollo sottoscritto il 23 giugno 2026 riguarda i figli minorenni, i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e i figli con disabilità. Aggiorna il precedente protocollo del 28 agosto 2015. Più che confrontare voce per voce i due testi, è utile capire come funzionano le nuove indicazioni nella pratica.
Il nuovo protocollo modifica automaticamente gli accordi o i provvedimenti già esistenti?
No. Il protocollo è un riferimento operativo della prassi del Tribunale di Udine, non una norma di legge, e non modifica da solo le condizioni già stabilite tra i genitori o dal giudice.
Quali spese copre l’assegno mensile?
L’assegno mensile copre le spese ordinarie e deve essere corrisposto per dodici mesi all’anno. Il protocollo include, a titolo esemplificativo, vitto, alloggio, abbigliamento di base, taglio dei capelli, ricarica del cellulare, piccola cancelleria, farmaci da banco e prodotti di parafarmacia o cosmesi non prescritti e non collegati a patologie diagnosticate. Precisa inoltre che ciascun genitore deve disporre di un corredo di base adeguato per il figlio.
Il testo indica, salve le valutazioni del singolo caso e considerate le modalità di gestione dei figli e le condizioni economiche dei genitori, una misura non inferiore a 200 euro mensili per il primo figlio, con ulteriori 100 euro per ciascun figlio successivo. Non è un importo nazionale automatico e non sostituisce i criteri concreti per determinare il mantenimento dei figli.
Quali spese straordinarie non richiedono il consenso?
Il protocollo elenca, in modo esemplificativo e non esaustivo, alcune spese extra assegno legate a salute, istruzione, educazione e socialità che non richiedono il preventivo accordo. Tra le principali:
- per la salute, visite specialistiche prescritte, ticket, occhiali o lenti non estetiche, farmaci e altri presidi prescritti; le cure dentistiche private rientrano in questa categoria solo in caso di urgenza, mentre quelle presso strutture pubbliche non richiedono consenso;
- per scuola e università, asilo nido pubblico, scuola pubblica, mensa, doposcuola, tasse universitarie di atenei pubblici per la durata legale del corso e un ulteriore anno eventualmente necessario; il corredo scolastico di inizio anno, libri compresi, ha un limite di 650 euro e il computer o tablet richiesto dalla scuola un limite di 250 euro;
- per viaggi e attività, le gite scolastiche sono ammesse entro 250 euro per ciascun genitore nell’intero anno scolastico e una sola attività sportiva, artistica o extrascolastica per figlio entro 600 euro annui per ciascun genitore, comprese iscrizione, attrezzature, trasferte e tornei;
- per la cura durante assenze e vacanze, la baby-sitter per figli minori di quattordici anni è ammessa nelle condizioni specificate dal testo, tra cui gli impegni lavorativi di entrambi i genitori o determinate situazioni di malattia; i centri e soggiorni estivi non devono superare 100 euro alla settimana e presuppongono che entrambi i genitori lavorino.
L’elenco comprende anche la patente B conseguita da privatista, con le ore di guida obbligatorie, e alcune altre voci meno ricorrenti. Per sapere se una spesa concreta rientra davvero nella categoria occorre leggere l’intero elenco e verificare tutte le condizioni previste.
“Senza consenso” significa che non occorre avvisare l’altro genitore?
L’avviso preventivo non equivale a una richiesta di autorizzazione: non occorre attendere il consenso o una risposta dell’altro genitore. Informarlo e consultarlo preventivamente resta comunque opportuno e raccomandato, anche per evitare successive contestazioni.
Quando serve il consenso e cosa accade se l’altro genitore non risponde?
Il consenso è necessario per le spese che il protocollo qualifica come imprevedibili, non determinabili nel loro ammontare, episodiche o legate a eventi eccezionali. Gli esempi comprendono cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche private non urgenti, cure termali e fisioterapiche, trattamenti privati non erogati dal Servizio sanitario nazionale, supporto psicologico privato, scuole o università private, alcune spese di alloggio universitario ed Erasmus o programmi simili. Occorre inoltre il consenso quando una spesa, pur rientrando per tipologia tra quelle che non richiedono accordo, supera i massimali applicabili, previsti dal protocollo o diversamente concordati dai genitori.
La richiesta può essere inviata mediante posta elettronica ordinaria o messaggistica, anche istantanea. Il genitore che non intende acconsentire deve esprimere per iscritto un dissenso motivato entro quindici giorni dalla ricezione; in mancanza, il consenso si presume. È quindi utile indicare con chiarezza ragione della spesa, importo o preventivo e conservare il messaggio con la prova della ricezione. Il protocollo ammette anche un consenso successivo, eventualmente tacito attraverso il rimborso.
Cosa prevede il protocollo per i figli con disabilità?
Per i figli con disabilità il protocollo detta una disciplina specifica, ampliando le spese documentate che possono essere sostenute senza preventivo accordo tra i genitori, salve eventuali statuizioni più favorevoli per il figlio.
Chi anticipa la spesa e quando deve avvenire il rimborso?
Nessun genitore, neppure quello con il quale il figlio vive prevalentemente, è tenuto ad anticipare sempre l’intero importo. In mancanza di una diversa indicazione, le spese straordinarie sono divise a metà.
Per una spesa complessiva superiore a 200 euro, ciascun genitore versa direttamente al fornitore la propria quota, se il fornitore lo consente. Quando non è possibile, ciascuno deve mettere preventivamente a disposizione la propria parte affinché uno dei genitori possa pagare l’intero importo.
Per una spesa inferiore a 200 euro, il rimborso pro quota deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello della richiesta, inviata tramite e-mail o messaggistica e accompagnata dai documenti giustificativi. Il pagamento deve indicare la specifica spesa alla quale si riferisce. Il testo non assegna espressamente una delle due modalità alla spesa di importo esattamente pari a 200 euro: in tale ipotesi è opportuno chiarire prima come procedere.
Il protocollo ricorda infine che il mancato rimborso può essere considerato nella valutazione delle capacità genitoriali, può rilevare in sede penale e, in caso di gravi inadempienze, può condurre alle sanzioni previste dall’art. 473-bis.39 c.p.c. Queste conseguenze non derivano automaticamente da ogni ritardo, ma richiedono la valutazione delle circostanze concrete.
Come vengono trattati l’Assegno unico e gli altri contributi?
Il protocollo richiama per l’Assegno unico universale la disciplina di legge e la ripartizione al 50 per cento, salvo diverso accordo dei genitori o diversa decisione del giudice. Le detrazioni Irpef per le spese dei figli spettano nella stessa proporzione prevista per il riparto della spesa.
Ogni ulteriore contributo, sussidio, rimborso o aiuto pubblico relativo ai figli deve essere comunicato all’altro genitore e ripartito secondo la quota stabilita per la spesa alla quale si riferisce.
Cosa controllare prima di pagare o contestare una spesa?
Prima di assumere una posizione conviene:
- leggere l’accordo o il provvedimento vigente e verificare quale protocollo richiama;
- classificare la spesa come ordinaria, straordinaria senza consenso o straordinaria soggetta ad accordo;
- controllare condizioni, soglie economiche e percentuale di ripartizione;
- conservare richiesta, prova della ricezione, risposta, preventivo, documento fiscale e prova del pagamento.
Per inquadrare la questione nel contesto più ampio della separazione, del divorzio e dei rapporti economici tra genitori è disponibile la pagina dedicata alla crisi familiare e alla tutela dei figli.
L’avv. Matteo della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro. Se una spesa è contestata o non è chiaro quale protocollo applicare, prima di formulare una richiesta o un rifiuto è utile raccogliere il provvedimento vigente, le comunicazioni tra i genitori e i documenti della spesa. È possibile contattare l’avv. Matteo della Pietra per esaminare questi elementi e valutare la corretta applicazione del protocollo.