Quando un matrimonio entra in crisi, la differenza economica tra i coniugi può comportare il diritto a ricevere un assegno. Ma mantenimento del coniuge e assegno divorzile non seguono le stesse regole: nella separazione il matrimonio continua a esistere e conserva rilievo il tenore di vita goduto in precedenza; dopo il divorzio quel parametro viene meno, e guadagnare meno dell’ex coniuge non basta, da solo, per avere diritto a un assegno.
La differenza conta soprattutto nel passaggio dall’una all’altra fase, illustrato nella pagina dedicata a separazione, divorzio e tutela dei figli: l’assegno riconosciuto durante la separazione non si trasforma automaticamente in assegno divorzile.
Questa pagina riguarda l’assegno a favore del coniuge. Il contributo per il mantenimento dei figli segue criteri propri e resta dovuto da entrambi i genitori a prescindere dai loro accordi economici, come mostrano le regole sulle spese straordinarie per i figli e sul pagamento diretto dell’assegno al figlio maggiorenne.
Assegno di mantenimento e assegno divorzile: qual è la differenza?
Durante la separazione il vincolo matrimoniale permane e continua il dovere di assistenza materiale tra i coniugi: l’assegno di mantenimento può quindi servire a riequilibrare le loro condizioni economiche facendo ancora riferimento al tenore di vita consentito dalle risorse della famiglia.
L’assegno di separazione non ha invece una funzione compensativa: non viene riconosciuto per ricompensare un coniuge dei sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio, anche se quelle circostanze possono incidere sulla sua attuale capacità di produrre reddito.
Con il divorzio il matrimonio cessa. Viene meno il diritto a conservare il precedente tenore di vita e assume rilievo il principio secondo cui ciascun ex coniuge deve, per quanto possibile, provvedere a sé stesso. L’assegno divorzile ha una natura composita: accanto alla funzione assistenziale ne convive una compensativa e perequativa, e nel singolo caso può prevalere l’una o l’altra, oppure possono rilevare entrambe.
Quando spetta il mantenimento del coniuge durante la separazione?
Il coniuge cui non sia addebitabile la separazione può avere diritto al mantenimento quando non dispone di redditi propri adeguati.
Per stabilire che cosa significhi, in concreto, avere redditi adeguati, il riferimento resta il tenore di vita goduto durante il matrimonio. La valutazione non riguarda però soltanto le buste paga: occorre considerare redditi, immobili, risparmi, investimenti e tutte le risorse che hanno consentito alla coppia un determinato livello di vita. Questo non significa garantire a entrambi lo stesso identico standard materiale di prima, perché la formazione di due nuclei distinti comporta normalmente maggiori costi.
Conta anche la possibilità concreta di lavorare
Il riferimento al tenore di vita non esonera il coniuge economicamente più debole dall’utilizzare, quando è concretamente possibile, la propria capacità lavorativa: l’assegno non può comprendere ciò che il richiedente sarebbe ragionevolmente in grado di procurarsi da solo con l’ordinaria diligenza.
Non basta però affermare in astratto che una persona “potrebbe lavorare”. Vanno considerati età, formazione, esperienze precedenti, durata dell’assenza dal mercato del lavoro e possibilità effettive di occupazione: la posizione di chi è giovane, qualificato e da poco inattivo è diversa da quella di chi ha trascorso molti anni fuori dal lavoro occupandosi della famiglia.
Se la separazione viene addebitata al coniuge che chiede il mantenimento, l’assegno non spetta. Può restare, quando ne ricorrano i presupposti, il diverso diritto agli alimenti in caso di stato di bisogno.
Dopo il divorzio guadagnare meno dell’ex coniuge non basta
Una differenza, anche rilevante, tra le condizioni economiche degli ex coniugi è un elemento necessario della valutazione, ma non basta da sola a giustificare l’assegno divorzile: occorre capire perché quello squilibrio esiste e quale funzione dovrebbe svolgere l’assegno.
La funzione assistenziale rileva quando l’ex coniuge non dispone di mezzi adeguati a una vita autonoma e dignitosa e non è concretamente in grado di procurarseli, nonostante un impegno diligente. Non si tratta più di consentirgli di proseguire lo stile di vita matrimoniale: anche quando uno dei due ha un reddito molto elevato, può non essere dovuto alcun assegno, se l’altro è economicamente autonomo e non ricorrono ragioni compensative.
Il lavoro per la famiglia può avere un valore economico anche dopo il divorzio
La funzione compensativo-perequativa entra in gioco quando la differenza economica esistente al termine del matrimonio è collegata al modo in cui i coniugi hanno organizzato la vita familiare.
Può accadere che uno dei due abbia ridotto l’orario di lavoro, rinunciato a progressioni di carriera oppure dedicato in misura prevalente tempo ed energie alla casa e ai figli, mentre l’altro ha potuto sviluppare la propria attività professionale. In questi casi l’assegno non serve semplicemente ad aiutare chi guadagna meno, ma a riequilibrare gli effetti economici delle scelte familiari condivise, e può rilevare anche quando il richiedente è oggi autosufficiente. Occorre però una relazione concreta tra lo squilibrio attuale e il contributo dato alla famiglia, con i sacrifici professionali o previdenziali che ne sono derivati.
Basta dire di essersi occupati della casa e dei figli?
No. Ma neppure è sempre necessario dimostrare di avere rifiutato una specifica offerta di lavoro.
La semplice differenza di reddito non è sufficiente e non basta affermare genericamente di essersi dedicati alla famiglia. Occorre ricostruire come era organizzata la vita della coppia e quale effetto quella organizzazione abbia avuto sulle rispettive condizioni economiche.
Possono assumere rilievo un part-time mantenuto per occuparsi dei figli, lunghi periodi di inattività, rinunce a occasioni di crescita professionale o il sostegno dato all’attività dell’altro coniuge. Non è invece indispensabile la prova documentale di un accordo che stabilisse espressamente questa divisione dei ruoli: una scelta familiare condivisa può emergere anche dal modo costante e univoco in cui la coppia ha organizzato la propria vita negli anni.
In determinate situazioni può essere valutato anche il periodo di convivenza precedente alle nozze, quando abbia rappresentato l’inizio stabile dello stesso progetto familiare poi proseguito nel matrimonio. Non ogni convivenza precedente, però, si somma automaticamente alla durata del matrimonio.
Come si determina l’importo dell’assegno?
Non esiste una percentuale fissa, né un calcolo che consenta di stabilire l’assegno inserendo i redditi dei due coniugi.
Nella separazione rilevano soprattutto il tenore di vita matrimoniale, le condizioni economiche complessive di entrambi e la capacità del richiedente di procurarsi autonomamente un reddito.
Nel divorzio occorre prima stabilire perché l’assegno spetta. Se la funzione è prevalentemente assistenziale, la misura va rapportata a quanto serve per una vita autonoma e dignitosa, non al precedente tenore di vita. Se è compensativo-perequativa, contano il contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio, i sacrifici professionali, la durata del matrimonio, l’età e le condizioni economiche di ciascuno. Per questo due coppie con la stessa differenza di reddito possono arrivare a risultati molto diversi.
Quali documenti servono per valutare l’assegno?
Una valutazione attendibile richiede normalmente di esaminare:
- dichiarazioni dei redditi, buste paga, pensioni e documentazione delle attività professionali o d’impresa;
- conti correnti, investimenti, proprietà immobiliari, partecipazioni e altre componenti patrimoniali;
- documenti sulla storia lavorativa, sui periodi di inattività, sul part-time e sulla posizione previdenziale;
- elementi che consentano di ricostruire l’organizzazione familiare e il contributo di ciascun coniuge;
- condizioni abitative, principali spese e obblighi economici già esistenti.
Le dichiarazioni fiscali sono importanti, ma non sempre descrivono da sole l’effettiva situazione economica: anche il patrimonio e la disponibilità di beni possono assumere rilievo.
Una nuova convivenza fa perdere l’assegno divorzile?
Una nuova convivenza stabile può incidere in modo rilevante sull’assegno divorzile, ma non ne determina necessariamente la perdita integrale: la formazione di un nuovo progetto di vita può far venir meno la funzione assistenziale, mentre può residuare la componente compensativa, se trova giustificazione nel contributo dato durante il precedente matrimonio. Diversa è l’ipotesi delle nuove nozze del beneficiario, per la quale la legge prevede espressamente la cessazione dell’obbligo.
Quando un assegno già stabilito può essere modificato?
Un assegno previsto da un provvedimento o da condizioni formalmente efficaci deve essere corrisposto nella misura stabilita finché quel titolo non viene modificato. Il pensionamento, la perdita o il reperimento di un lavoro, un mutamento dei redditi o del patrimonio, una nuova convivenza e altri fatti sopravvenuti possono giustificare una richiesta di revisione, ma non consentono di ridurre o sospendere il pagamento di propria iniziativa: la legge prevede che, in presenza di giustificati motivi, la modifica o la revoca siano disposte su domanda della parte interessata.
Non basta comunque dimostrare che qualcosa è cambiato: occorre verificare quanto quel cambiamento incida sui presupposti e sulla funzione dell’assegno originariamente riconosciuto.
Nelle questioni economiche tra coniugi è facile partire dalla cifra, mentre il primo problema è capire quale diritto si sta discutendo: separazione e divorzio richiedono verifiche diverse e possono portare a risultati diversi.
L’avv. Matteo della Pietra si occupa di separazione, divorzio e delle relative questioni economiche. Ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.
Se devi chiedere un assegno, ti viene richiesto di corrisponderlo oppure vuoi modificare o far cessare un assegno già stabilito, è possibile esaminare la situazione reddituale e patrimoniale di entrambi, la storia economica del matrimonio, i provvedimenti esistenti e i cambiamenti successivi, per verificare quali siano i presupposti e quali iniziative possano essere intraprese. Gli altri aspetti della crisi coniugale, dai figli alla casa familiare, sono trattati nella pagina dedicata alla crisi familiare, alla separazione e al divorzio.