Assegno al figlio maggiorenne e pagamento diretto

Quando un figlio diventa maggiorenne, può sembrare naturale versargli direttamente l’assegno di mantenimento. Se però il provvedimento vigente stabilisce che il pagamento va effettuato all’altro genitore, non si può cambiare destinatario di propria iniziativa: il pagamento al figlio può non essere liberatorio, e il genitore obbligato rischia di dover versare di nuovo le stesse somme.

Il rischio sussiste anche quando i genitori si erano accordati sul pagamento diretto. La giurisprudenza ha esaminato un caso in cui l’altro genitore aveva ammesso l’esistenza dell’accordo, ma ha comunque ottenuto il riconoscimento delle somme non versate secondo il provvedimento. Prima di modificare il pagamento serve quindi una base giuridica idonea, individuata caso per caso.

La maggiore età, inoltre, non comporta di per sé la cessazione del mantenimento. Per i criteri che incidono sull’importo del contributo, può essere utile leggere anche come si calcola il mantenimento dei figli.

Perché si rischia di pagare due volte

Il provvedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dei rapporti con i figli stabilisce non solo quanto va pagato, ma anche a chi. Finché resta efficace, il genitore obbligato deve rispettarne le modalità: se versa l’assegno a un soggetto diverso, il pagamento non estingue necessariamente il debito verso il destinatario indicato nel titolo, e l’altro genitore può chiedere le rate formalmente non corrisposte, anche se il figlio ha effettivamente ricevuto il denaro. È accaduto proprio così in un caso in cui, dopo la maggiore età, i genitori avevano concordato il versamento diretto al figlio: il genitore obbligato aveva rispettato l’intesa, ma l’altro ha poi ottenuto gli arretrati sulla base del titolo originario.

La maggiore età non cambia automaticamente il destinatario

Il compimento dei diciotto anni non trasferisce automaticamente al figlio il diritto a ricevere l’assegno. Il genitore con cui il figlio convive può continuare a sostenere abitazione, utenze, vitto e altre spese quotidiane, e conserva quindi un interesse diretto a ricevere il contributo: la sua posizione non viene meno per il solo raggiungimento della maggiore età. Attenzione: questo riguarda il mantenimento ordinario. Le spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive) seguono criteri e modalità di rimborso propri, spesso definiti da un protocollo del Tribunale di Udine sulle spese straordinarie per i figli, e vanno tenute distinte dall’assegno mensile.

Anche quando il figlio vive fuori sede o all’estero, non basta guardare alla residenza: occorre verificare chi sostenga concretamente canone, studi e trasporti. La vita separata può rendere ragionevole il pagamento diretto, ma non autorizza da sola a disapplicare il provvedimento vigente.

Un accordo tra i genitori non basta

L’accordo tra i genitori non modifica da solo il soggetto al quale il titolo attribuisce il contributo. Non basta una conversazione né un’intesa documentata con cui l’altro genitore accetti il pagamento diretto: occorre distinguere la modifica del creditore da una semplice autorizzazione a incassare le somme, costruzione diversa che deve risultare in modo chiaro e giuridicamente efficace. Finché non sia stata individuata e formalizzata una soluzione idonea, il pagamento deve continuare a essere effettuato al soggetto indicato nel provvedimento.

Anche la domanda giudiziale richiede attenzione

La legge consente che il mantenimento sia corrisposto direttamente al figlio maggiorenne non autosufficiente, ma solo in presenza di una sua domanda giudiziale. Non basta che il genitore obbligato lo chieda, né che il figlio manifesti informalmente il proprio consenso: la sua volontà deve assumere la forma di una vera domanda processuale, ed è prudente non presumere che una clausola sottoscritta dai genitori equivalga automaticamente a quella domanda.

Quando il pagamento diretto può avere senso, e quando la questione cambia

Il versamento al figlio può essere una soluzione coerente quando il maggiorenne, pur non ancora autosufficiente, vive stabilmente fuori dalla casa dell’altro genitore e gestisce le proprie spese essenziali. Se invece continua a vivere con l’altro genitore, il pagamento integrale al figlio può risultare rischioso e non corrispondente a chi sostiene davvero le spese.

Se invece il figlio ha raggiunto una reale autosufficienza economica, la questione cambia natura: non riguarda più a chi pagare, ma se il mantenimento sia ancora dovuto. Un lavoro occasionale o un reddito modesto e instabile non dimostrano da soli l’indipendenza economica, e anche in questo caso il genitore obbligato non può interrompere i versamenti senza una modifica giuridicamente efficace delle condizioni vigenti.

Cosa fare prima di modificare il pagamento

Prima di cambiare il destinatario dell’assegno è utile verificare:

  • che cosa stabilisce esattamente il provvedimento vigente;
  • dove vive il figlio e chi sostiene concretamente le sue spese;
  • se il figlio è ancora economicamente non autosufficiente;
  • quale strumento possa rendere il nuovo pagamento effettivamente liberatorio.

Nel frattempo, il genitore obbligato deve continuare a pagare secondo il titolo: la maggiore età del figlio, il suo trasferimento altrove e persino l’accordo con l’altro genitore non consentono, da soli, di cambiare destinatario senza il rischio di dover versare di nuovo le stesse somme.

L’avv. Matteo della Pietra può esaminare il provvedimento vigente, la situazione concreta del figlio e le eventuali intese già raggiunte, per valutare quale strategia adottare prima di modificare i pagamenti. Per una visione più ampia dei temi economici legati a separazione e divorzio, visita l’area Famiglia.