Persona davanti a un computer che mostra una falsa procedura di tracciamento dei fondi

I fondi sarebbero già stati «localizzati», fino all’ultimo centesimo.

Una recovery scam, o truffa del recupero fondi, colpisce chi ha già perso denaro in una truffa precedente. Può iniziare con un sito che simula una seria procedura di tracciamento: chiede pochissimi dati, mostra verifiche in corso e sigle di istituzioni, poi annuncia con enfasi che i fondi sono stati localizzati, indica una somma elevata calcolata perfino fino ai centesimi e invita ad accedere a un «portale di recupero».

Quel risultato non dimostra che il denaro esista né che qualcuno lo abbia rintracciato. Prima di fornire altri dati, collegare un wallet o pagare qualsiasi somma, occorre fermarsi e verificare in modo indipendente chi gestisce il sito e chi viene presentato come garante dell’operazione.

Perché la falsa procedura di tracciamento appare credibile?

La procedura simulata trasforma un’affermazione priva di prove in un risultato dall’aspetto tecnico: scansioni «multilivello», analisi attribuite all’intelligenza artificiale, sigle di Europol, Interpol o Consob, contatori con centinaia di migliaia di recuperi completati.

Quelle sigle servono a prendere in prestito una credibilità che il sito non ha. Nessuna autorità di vigilanza e nessuna forza di polizia affida a un servizio privato, dietro pagamento, la restituzione del denaro sottratto con una truffa.

Lo schema è ben conosciuto: in Italia la Consob lo chiama «truffa al quadrato», mentre l’FBI e l’autorità finanziaria britannica hanno dedicato più avvisi ai finti servizi di recupero. Funziona perché raggiunge chi ha già perso denaro nel momento in cui è più disposto a fidarsi: la proposta non chiede di investire, promette di restituire.

Una cifra precisa fino ai centesimi prova che i fondi sono stati trovati?

No. Un importo tondo sembrerebbe inventato, mentre una cifra irregolare fa pensare a transazioni sommate, cambi applicati e fondi riuniti da luoghi diversi. La precisione grafica del risultato viene così scambiata per precisione dell’indagine.

Come nella truffa delle recensioni online, un importo mostrato su una schermata non dimostra che la somma esista o possa essere prelevata.

E se l’importo corrisponde davvero ai soldi persi?

Nemmeno così la cifra prova il tracciamento: può indicare, al contrario, che chi la mostra conosceva già la vicenda.

Nome, recapiti, tipo di frode e perfino l’importo perso possono essere venduti o scambiati tra truffatori, che raccolgono vere e proprie liste di persone già truffate. Per gli investigatori, conoscere con esattezza importi e date dei pagamenti precedenti è un segnale d’allarme, non una credenziale. Come esito della «ricerca» possono tornare anche i particolari raccontati nel primo contatto, in un messaggio lasciato sul sito o in una telefonata. Il contenuto di una denuncia, per contro, non viene trasmesso a società private che offrono il recupero.

Nome ed e-mail bastano per rintracciare criptovalute?

No. Nome, cognome e indirizzo e-mail non consentono di individuare criptovalute su una blockchain: servono almeno la rete utilizzata, gli indirizzi dei wallet, gli identificativi delle transazioni, le date, gli importi e gli exchange coinvolti. Nessun servizio privato, inoltre, può consultare i conti correnti altrui o le informazioni antiriciclaggio.

Tracciare, poi, non significa recuperare. Una società privata di recupero non può disporre sequestri, e gli exchange congelano i conti solo in base a procedure interne o su richiesta dell’autorità. Servono, secondo i casi, iniziative verso gli intermediari, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, azioni penali o civili.

Come può un sito rubare la credibilità di un professionista?

Un sito può copiare dalla rete nome, fotografia, qualifica e curriculum di un avvocato, di un investigatore o di un tecnico informatico, presentandolo come collaboratore o referente. Il professionista è reale e del tutto estraneo all’operazione: sono veri il nome e l’attività, è falso il collegamento con chi promette il recupero. Questa mescolanza tra dati autentici e collaborazione inventata sfrutta la credibilità che quella persona ha costruito nel tempo.

È uno schema noto alle autorità: falsi studi legali impersonano avvocati realmente esistenti, ne riproducono intestazioni e documenti e vi aggiungono, senza titolo, il nome di autorità pubbliche.

Come verificare il sito e le persone indicate?

La verifica va fatta fuori dal percorso predisposto da chi offre il recupero, senza usare i numeri o i link forniti dal sito sospetto. Occorre controllare:

  • chi gestisce il sito, con denominazione, sede e dati societari riscontrabili nei registri delle imprese;
  • da quando esiste il dominio (lo indicano i servizi «whois») e se la data è compatibile con l’esperienza vantata;
  • se autorizzazioni e iscrizioni risultano dai registri delle autorità di vigilanza e dall’albo degli avvocati;
  • se il professionista citato conferma la collaborazione, contattato con recapiti trovati autonomamente;
  • se recensioni e recuperi dichiarati hanno riscontri indipendenti.

Accertare che un avvocato o una società esistano non basta: occorre accertare che siano davvero loro a gestire il sito e a chiedere il pagamento.

La richiesta di un anticipo dimostra sempre la truffa?

No. Un avvocato o un tecnico può chiedere un acconto per un’attività reale e definita, come l’esame dei documenti o una relazione tecnica, purché si identifichi, spieghi l’incarico, ne indichi costi e limiti e non prometta risultati.

Diverso è chiedere denaro per «sbloccare» fondi dichiarati già localizzati. La richiesta può arrivare dal portale o dalla piattaforma in cui i fondi si troverebbero, talvolta presentata come un istituto estero con un sito dall’aspetto autentico: per prelevarli bisogna aprire un conto, verificare l’identità, pagare commissioni, imposte o controlli antiriciclaggio. Dopo il primo versamento arrivano nuovi ostacoli e nuove richieste.

Nemmeno l’avviso di non chiedere mai password o accessi remoti prova l’affidabilità del servizio: imita le raccomandazioni delle banche e può convivere con richieste di denaro.

Chi cerca il rimborso può essere usato come tramite di un’altra truffa?

Sì, può accadere. Per «restituire» i fondi possono essere chiesti documenti d’identità, un selfie di verifica o l’apertura di un conto a proprio nome, oppure può essere accreditato un rimborso parziale da girare in parte altrove. Quei documenti possono servire a intestare rapporti usati per altre frodi e quel denaro può provenire da altre vittime, mentre i dati consegnati possono servire anche a rubare l’identità.

La posizione di chi si è prestato va distinta caso per caso, dalla piena estraneità a figure penali diverse, secondo ciò che la persona sapeva e il contributo che ha dato. Muoversi per tempo con un avvocato aiuta a non confonderla con quella degli autori. Un primo orientamento è nella pagina dedicata a chi è stato usato come tramite di una truffa; un meccanismo analogo riguarda la falsa offerta di lavoro per pubblicare annunci.

Cosa fare se il sito dichiara che i fondi sono stati localizzati?

Non bisogna pagare, collegare wallet, installare programmi di accesso remoto, comunicare credenziali o inviare documenti. Vanno conservati la schermata del presunto tracciamento, gli indirizzi del sito e del portale, le e-mail, le chat, i numeri utilizzati e ogni richiesta economica.

Anche se non è stato versato nulla, il tentativo può essere segnalato alla Polizia Postale. Se un pagamento è già stato eseguito, occorre contattare subito la banca, l’emittente della carta o l’exchange e valutare la denuncia o la querela: quando il reato è procedibile a querela, il termine è di tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto. La denuncia, da sola, non restituisce il denaro: le possibilità concrete di recupero dipendono dal tempo trascorso, dallo strumento di pagamento e dalla destinazione delle somme.

Quando far esaminare la proposta di recupero?

Prima di pagare o di consegnare documenti, oppure subito, se un versamento è già stato eseguito. L’avv. Matteo della Pietra può esaminare la schermata del presunto tracciamento, le comunicazioni e gli eventuali pagamenti insieme ai documenti della truffa precedente, per valutare la querela, le richieste agli intermediari e le iniziative ancora praticabili. Se occorre ricostruire davvero i flussi di denaro o di criptovalute, l’analisi tecnica può avvalersi di professionisti di digital forensics.

Nella pagina sulla truffa con bonifico sono spiegati il richiamo del pagamento e il rapporto tra denuncia e recupero; il quadro generale è nella pagina su cosa fare dopo una truffa. L’avv. della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.