Due coniugi firmano un accordo

Molte coppie, prima di sposarsi, si chiedono se possano stabilire fin da subito che cosa accadrà ai loro beni, ai risparmi o alla casa se un giorno il matrimonio dovesse finire. In Italia i patti prematrimoniali sono stati a lungo considerati nulli, perché ritenuti contrari all’ordine pubblico e al principio secondo cui i diritti che nascono dal matrimonio non si possono cedere in anticipo. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, del 2025, ha cambiato una parte del quadro: ha riconosciuto la validità di alcuni accordi patrimoniali tra coniugi legati a un’eventuale separazione, ma entro limiti precisi che conviene conoscere prima di firmare qualsiasi cosa.

In Italia i patti prematrimoniali sono validi?

Manca ancora una legge che disciplini i patti prematrimoniali, e la regola tradizionale resta la nullità degli accordi con cui i futuri coniugi predeterminano gli effetti economici del divorzio. La giurisprudenza più recente, però, ha ammesso una categoria più ristretta di accordi: quelli con cui i coniugi regolano un rapporto patrimoniale autonomo, per esempio la restituzione di una somma, subordinandolo all’eventuale separazione. La differenza è decisiva: è valido l’accordo che sistema un rapporto economico già definito, mentre resta nullo quello che dispone in anticipo del mantenimento o dei diritti dei figli.

Cosa ha stabilito la Cassazione

Il caso esaminato riguardava una coppia che, prima del matrimonio, aveva messo per iscritto l’impegno di un futuro coniuge a restituire all’altro una determinata somma qualora fosse poi intervenuta una separazione o un divorzio. Al momento della crisi, chi si era impegnato ha tentato di far dichiarare nullo l’accordo, sostenendo che fosse contrario all’ordine pubblico. La Corte ha invece ritenuto l’accordo valido ed efficace.

Per farlo, lo ha qualificato come contratto atipico, cioè un accordo che l’ordinamento riconosce anche se non rientra in uno schema previsto dalla legge, purché persegua interessi meritevoli di tutela. In questo schema la separazione non è l’oggetto del patto, ma soltanto la condizione futura e incerta dalla quale dipende l’obbligo di pagamento. Il punto chiarito dalla decisione è che riconoscere un debito reciproco e collegarne la restituzione all’eventuale separazione non rende, di per sé, l’accordo illecito.

Cosa si può prevedere e cosa resta vietato

L’apertura non è un via libera generale, e i limiti sono la parte più importante da comprendere. Un accordo di questo tipo può, in linea di principio, riconoscere un prestito o un debito tra i coniugi, prevedere la restituzione di somme investite nel patrimonio dell’altro (per esempio nella casa intestata a uno solo), regolare la ripartizione di spese o l’attribuzione di beni determinati e subordinare l’esigibilità di questi obblighi all’eventuale separazione.

Restano invece nulle le clausole che:

  • predeterminano o escludono in anticipo l’assegno di mantenimento o l’assegno divorzile;
  • dispongono dei diritti dei figli, il cui affidamento e mantenimento restano soggetti al controllo del giudice nel loro interesse;
  • puniscono con una penale la scelta di separarsi, divorziare o difendersi nel relativo giudizio.

A questi limiti si aggiunge un requisito che attraversa tutta la decisione: l’accordo deve essere equilibrato e frutto di un consenso libero e consapevole. Un patto fortemente sbilanciato, o firmato senza conoscere redditi e patrimonio dell’altro, resta esposto a contestazioni.

Perché conviene farsi assistere prima di firmare

Tra un accordo patrimoniale valido e una clausola nulla la distanza è spesso una questione di formulazione. Scrivere che una somma è versata “a saldo di ogni pretesa” può trasformare un lecito riconoscimento di debito in una rinuncia preventiva al mantenimento del coniuge o all’assegno divorzile, priva di effetto. Allo stesso modo, confondere un prestito con un normale contributo alle spese familiari, oppure omettere l’importo, la causale e le condizioni della restituzione, rende l’accordo difficile da far valere proprio nel momento in cui servirebbe.

Poiché manca un modello fissato dalla legge, ogni accordo va costruito sul caso concreto e valutato conoscendo la situazione economica di entrambi. È il motivo per cui conviene esaminare il testo prima di firmarlo, e non quando uno dei due smette di rispettarlo.

Chi sta pensando di regolare per iscritto i rapporti economici con il coniuge, prima o durante il matrimonio, può far esaminare il testo, i pagamenti e i documenti patrimoniali per capire quali clausole reggono e quali no. Nella pagina dedicata agli accordi tra coniugi prima e durante la separazione sono approfonditi il valore di queste scritture e il modo in cui l’avv. Matteo della Pietra li esamina; per un quadro d’insieme della crisi della coppia è disponibile la pagina sulla famiglia.

L’avv. della Pietra ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.