Quando i genitori si separano, occorre stabilire chi prenderà le decisioni per i figli, dove vivranno prevalentemente e quanto tempo trascorreranno con ciascun genitore. Sono questioni collegate, ma diverse: l’affidamento condiviso non comporta necessariamente tempi identici e il collocamento prevalente presso un genitore non attribuisce a quest’ultimo un ruolo più importante.
I criteri sono gli stessi per i figli di genitori sposati e non sposati. Il punto di riferimento non è ciò che appare più equo per gli adulti, ma la soluzione concretamente più adatta alle esigenze dei figli.
Affidamento e collocamento sono la stessa cosa?
No, regolano aspetti differenti.
L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale. Nell’affidamento condiviso entrambi i genitori continuano a partecipare alle decisioni più importanti, come quelle relative alla salute, all’istruzione, all’educazione e alla scelta del luogo in cui il figlio vive abitualmente. Le decisioni quotidiane vengono invece assunte, di regola, dal genitore con cui il figlio si trova in quel momento.
Il collocamento indica l’organizzazione concreta della vita del figlio. Anche con affidamento condiviso si può prevedere che il minore viva prevalentemente presso uno dei genitori, trascorrendo con l’altro periodi stabiliti durante la settimana, nei fine settimana e nelle vacanze.
L’affidamento condiviso è sempre la regola?
L’affidamento condiviso costituisce il modello da valutare prioritariamente, perché consente al figlio di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Non significa però che venga applicato automaticamente. Quando la partecipazione di un genitore alle decisioni risulta concretamente contraria all’interesse del figlio, può essere disposto l’affidamento esclusivo. Nei casi più gravi possono essere previste limitazioni ulteriori della responsabilità genitoriale o modalità protette di frequentazione.
L’affidamento esclusivo non è una punizione per il comportamento tenuto durante il matrimonio o la convivenza. Occorre verificare se le condotte contestate incidano realmente sulla capacità di prendersi cura del figlio, sulla sua sicurezza o sulla possibilità di assumere decisioni nel suo interesse. Anche la conflittualità tra i genitori, da sola, non basta: diventa rilevante quando espone il figlio a continui scontri, impedisce ogni decisione necessaria o trasforma il rapporto con l’altro genitore in uno strumento del conflitto.
Come si decide il collocamento prevalente dei figli?
Il collocamento prevalente viene deciso valutando la situazione concreta della famiglia. Non esiste una graduatoria rigida e nessun singolo elemento è sempre decisivo.
Assumono normalmente rilievo:
- l’età, le esigenze quotidiane e le eventuali necessità di salute del figlio;
- il rapporto affettivo e la qualità delle cure assicurate da ciascun genitore;
- l’organizzazione seguita prima della separazione;
- gli orari di lavoro, la disponibilità effettiva dei genitori e la distanza tra abitazioni, scuola e attività;
- la disponibilità a favorire un rapporto sicuro e significativo con l’altro genitore;
- l’opinione del figlio, considerata in relazione all’età e alla maturità.
La continuità delle cure già prestate può avere un peso, ma va ricostruita attraverso fatti concreti: chi accompagnava il minore a scuola, seguiva le visite mediche, organizzava le attività, gestiva le assenze.
La madre è preferita quando i figli sono piccoli?
No. La giurisprudenza rifiuta la cosiddetta maternal preference, cioè l’idea che la madre debba essere preferita per il solo fatto di essere madre o perché il figlio è in tenera età.
Anche per i bambini piccoli non esiste una regola che impedisca il pernottamento con il padre o imponga il collocamento materno. Contano le abitudini effettive del bambino, le cure ricevute e la relazione già costruita con entrambi. L’esclusione prolungata dei pernottamenti non è una scelta neutra, perché impedisce a un genitore di svolgere pienamente le funzioni di cura quotidiana.
Rifiutare la maternal preference non significa imporre sempre tempi paritari. Significa decidere senza stereotipi, sulla base della realtà familiare.
Affidamento condiviso significa tempi uguali?
L’affidamento condiviso non attribuisce automaticamente a ciascun genitore il cinquanta per cento del tempo, e la Cassazione ha precisato che la frequentazione paritaria ha natura soltanto tendenziale.
Quando le abitazioni sono vicine, gli orari compatibili e i genitori riescono a coordinarsi, può essere previsto un collocamento paritetico o una ripartizione molto ampia dei tempi. In altre situazioni frequenti spostamenti interferiscono con scuola, riposo e relazioni del figlio, e risulta più adatto il collocamento prevalente presso un genitore, con tempi significativi e ben organizzati presso l’altro.
Non esiste un calendario legale prestabilito. La formula dei fine settimana alternati e di uno o due pomeriggi infrasettimanali è frequente ma non obbligatoria, e può essere adattata all’età dei figli, ai turni di lavoro e alle distanze, purché resti abbastanza chiara da poter essere rispettata.
Esiste infine una soluzione particolare, la casa nido: i figli restano stabilmente nell’abitazione familiare e sono i genitori ad alternarsi. Alcuni tribunali l’hanno disposta, ma presuppone una organizzazione seria e concordata e la disponibilità di tre sistemazioni. È un modello di nicchia, trattato nell’approfondimento dedicato alla casa nido.
Il figlio può scegliere con quale genitore vivere?
Il figlio non viene chiamato a scegliere tra i genitori, ma deve essere ascoltato quando ha compiuto dodici anni e anche prima, se possiede una capacità di discernimento adeguata.
L’ascolto è condotto dal giudice, che può farsi assistere da un esperto, e viene di regola videoregistrato. Può essere omesso soltanto con un provvedimento motivato, e la mancanza di quella motivazione integra causa di nullità della decisione. L’opinione del figlio va considerata in rapporto all’età, alla maturità e alle ragioni espresse: non è automaticamente la decisione finale, ma non può essere ignorata.
Può accadere che il calendario smetta di funzionare perché è il figlio a rifiutare gli incontri. Il rifiuto non dimostra di per sé una manipolazione, ma non è neppure una ragione sufficiente per rinunciare al rapporto, e va affrontato presto ricostruendo le cause sui fatti. Il tema è trattato nell’approfondimento dedicato al rifiuto del figlio e al mancato rispetto dei tempi di frequentazione.
Come si stabiliscono affidamento, collocamento e tempi?
I genitori possono concordare tra loro le condizioni relative ai figli, cioè affidamento, collocamento, tempi di permanenza e mantenimento. L’accordo può essere raggiunto attraverso la negoziazione assistita, con un avvocato per ciascun genitore e la successiva verifica del pubblico ministero, oppure con un ricorso congiunto al tribunale, che prende atto dell’accordo dopo avere accertato che le condizioni sui figli siano adeguate.
Se l’accordo non c’è, ciascun genitore presenta la propria proposta e decide il giudice, che può acquisire documenti, ascoltare il minore, chiedere informazioni ai servizi sociali o disporre una consulenza tecnica. In questo caso al ricorso deve essere allegato un piano genitoriale, e lo stesso onere grava sull’altro genitore quando si costituisce, a pena di decadenza: è il documento che descrive la vita reale del figlio, dalla scuola alle attività, alle vacanze, agli impegni sanitari, e che rende verificabile la proposta sui tempi. Nei procedimenti su domanda congiunta non è, normalmente, richiesto.
In ogni caso l’assetto deve disciplinare con precisione almeno i giorni ordinari, i pernottamenti, i fine settimana, le festività, le vacanze, gli orari e i luoghi di consegna. Formule generiche come “il genitore vedrà liberamente i figli” funzionano soltanto dove esiste una reale capacità di collaborazione.
Un cambiamento delle esigenze del figlio, degli orari di lavoro o della distanza tra le abitazioni può giustificare una revisione delle condizioni, ma non autorizza un genitore a modificare unilateralmente il calendario o il luogo in cui il figlio vive.
Genitori non sposati e famiglie omogenitoriali
Le regole sostanziali sull’affidamento e sui tempi con i figli sono le stesse per i genitori sposati e non sposati. Per i coniugi le condizioni vengono stabilite nella separazione o nel divorzio; per i genitori non coniugati il procedimento riguarda soltanto i figli, con le stesse possibilità di regolazione consensuale.
Anche l’orientamento sessuale dei genitori non è un criterio per decidere affidamento, collocamento o frequentazione. Nelle famiglie omogenitoriali può però porsi una questione preliminare, cioè se entrambe le persone siano giuridicamente riconosciute come genitori: restano situazioni in cui una di esse è soltanto un genitore sociale e gli strumenti disponibili dipendono dal modo in cui il rapporto è stato costituito.
Alta conflittualità, violenza e sicurezza dei figli
L’alta conflittualità non va confusa con la violenza domestica. Una comunicazione difficile e una lite reciproca sono diverse da minacce, aggressioni, controllo coercitivo o comportamenti che producono paura e limitano la libertà dell’altra persona.
Quando nel procedimento vengono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere si applicano regole processuali specifiche: i termini possono essere abbreviati, il giudice può disporre mezzi di prova anche oltre i limiti ordinari, deve acquisire informazioni sui procedimenti penali in corso, non può avviare né proseguire una mediazione familiare e deve organizzare l’ascolto del minore evitando il contatto con la persona indicata come autore delle condotte.
Il giudice civile verifica le allegazioni in modo autonomo. La mancata condanna penale, o la semplice pendenza del procedimento, non consente di ignorare il problema; allo stesso tempo una semplice accusa non determina automaticamente l’affidamento esclusivo o la sospensione degli incontri.
In questa fase può essere utile il contributo della criminologa Angelica Giancola, che collabora con l’avv. Matteo della Pietra nella lettura delle sequenze comportamentali, dell’eventuale escalation e dei fattori di rischio. L’analisi riguarda fatti osservabili e documentabili, distingue il conflitto reciproco dalla violenza e non si traduce in diagnosi.
Se dopo la separazione iniziano messaggi ossessivi, appostamenti, controlli o minacce, è disponibile anche la pagina dedicata allo stalking dell’ex partner. In presenza di un pericolo immediato per un genitore o per i figli, la priorità è mettersi al sicuro e chiamare subito le forze dell’ordine.
Quali documenti sono utili per valutare il caso?
Per costruire il piano genitoriale e formulare una proposta realistica è utile raccogliere:
- gli accordi e i provvedimenti già esistenti;
- un calendario delle permanenze effettivamente seguite;
- gli orari di lavoro e le distanze tra abitazioni, scuola e attività;
- la documentazione relativa a scuola, salute ed esigenze particolari;
- una cronologia essenziale degli episodi che hanno inciso sui rapporti con i figli.
Non serve sommergere il procedimento con ogni messaggio sgradevole scambiato durante la crisi. Occorre selezionare ciò che permette di comprendere l’organizzazione familiare, le difficoltà effettive e le conseguenze sui figli.
Valutare affidamento, collocamento e calendario
L’affidamento dei figli non si decide con formule standard. Occorre coordinare responsabilità genitoriale, collocamento, tempi di permanenza, casa familiare e mantenimento, verificando che l’assetto proposto possa funzionare nella vita quotidiana.
L’avv. Matteo della Pietra si occupa di separazione, divorzio e rapporti tra genitori e figli e ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.
Se devi definire o modificare l’affidamento e i tempi con i figli, è possibile esaminare la situazione familiare, i documenti e gli eventuali provvedimenti già esistenti per predisporre una proposta concreta e valutare le iniziative necessarie.
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