Chi si informa sulla separazione consensuale o giudiziale vuole soprattutto sapere se l’altro coniuge può opporsi, se basta un solo avvocato e quali condizioni devono essere definite. Il punto decisivo è l’accordo: se i coniugi concordano sulla decisione di separarsi e su figli, casa e rapporti economici, possono seguire una procedura consensuale; se l’accordo manca anche su un solo aspetto essenziale, ciascuno può chiedere al giudice di decidere.
La scelta non riguarda soltanto tempi e costi. Una separazione definita in fretta, con condizioni vaghe o senza conoscere redditi e patrimonio, rischia di spostare il conflitto agli anni successivi. Per un inquadramento più ampio è disponibile la pagina dedicata a crisi familiare, separazione, divorzio e tutela dei figli.
Qual è la differenza tra separazione consensuale e giudiziale?
La separazione è consensuale quando i coniugi sono d’accordo sulla decisione di separarsi e su tutte le condizioni che ne derivano; è giudiziale quando quell’accordo manca e il giudice deve decidere le questioni controverse. Non basta perciò che entrambi vogliano la fine della convivenza: devono essere definite anche le questioni relative ai figli, alla casa, al mantenimento e agli altri rapporti economici.
Nella separazione giudiziale ciascun coniuge presenta le proprie richieste con il proprio avvocato, e il giudice può adottare provvedimenti temporanei già nella fase iniziale, mentre il procedimento prosegue.
Il consenso dell’altro coniuge non è necessario per chiedere la separazione. Chi si oppone, non risponde o vorrebbe proseguire il matrimonio può rendere il confronto sulle condizioni più lungo, difficile e costoso, ma non ha il potere di impedire la separazione.
Soltanto nel procedimento giudiziale può essere chiesto l’addebito, che non discende però automaticamente dalla condotta di un coniuge: occorre dimostrare una violazione dei doveri matrimoniali e il fatto che proprio quella condotta abbia reso intollerabile la convivenza. Un procedimento iniziato come giudiziale, d’altra parte, può concludersi su condizioni concordate se durante la causa i coniugi raggiungono un accordo adeguato.
Come si può ottenere una separazione consensuale?
La separazione consensuale può essere formalizzata in tre modi: con un ricorso congiunto in Tribunale, mediante negoziazione assistita oppure, nei casi più semplici, davanti all’ufficiale dello stato civile. La mediazione familiare può aiutare a costruire l’accordo, ma non è una quarta forma di separazione; e la semplice cessazione della convivenza, come una scrittura privata firmata dai coniugi, non produce gli effetti di una separazione.
Ricorso congiunto in Tribunale, con o senza udienza
I coniugi presentano insieme un unico ricorso contenente le condizioni concordate. La decisione può essere adottata dopo la loro comparizione oppure, quando ne ricorrono i presupposti e i coniugi lo chiedono, senza udienza e sulla base di atti scritti.
Con o senza udienza, il giudice non si limita a registrare l’accordo: ne esamina il contenuto e verifica soprattutto le condizioni relative ai figli, che devono essere compatibili con il loro interesse. Se le ritiene inadeguate, può convocare i coniugi e indicare le modifiche necessarie.
Negoziazione assistita
L’accordo viene raggiunto fuori dal Tribunale, con l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge, e una volta completati i controlli previsti produce gli stessi effetti della separazione pronunciata dal Tribunale. Può essere utilizzata anche in presenza di figli minori o non economicamente autosufficienti, e in tal caso l’accordo viene valutato nel loro interesse.
È la strada spesso più adatta quando esiste disponibilità all’accordo, restano però condizioni da negoziare e ciascuno preferisce essere assistito in modo autonomo.
Separazione davanti all’ufficiale dello stato civile
È riservata ai casi nei quali non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci, con disabilità grave o non economicamente autosufficienti, e l’accordo non può contenere trasferimenti patrimoniali. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
È una procedura semplice ed economica, ma proprio per questo non è adatta quando occorre regolare immobili, trasferimenti o rapporti economici articolati.
Nella separazione consensuale basta un solo avvocato?
Nel ricorso congiunto in Tribunale i coniugi possono essere assistiti da un unico avvocato, ma questa possibilità ha senso soltanto quando l’accordo è già completo, entrambi conoscono la situazione familiare ed economica e non vi sono interessi ancora da negoziare l’uno contro l’altro.
L’avvocato comune può verificare una volontà già condivisa e tradurla in condizioni applicabili. Non può invece trattare per due clienti che iniziano a sostenere posizioni contrapposte. Se durante gli incontri emerge un conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve rinunciare all’assistenza di entrambi, e non potrà poi difendere un coniuge contro l’altro, perché ha ricevuto informazioni riservate da tutti e due. Il rischio pratico è interrompere il lavoro a metà e dover ricominciare con due nuovi difensori.
Per questa ragione molti avvocati non accettano l’incarico congiunto quando l’accordo deve ancora essere costruito, e preferiscono assistere un solo coniuge. Nella negoziazione assistita, in ogni caso, è necessario un avvocato per ciascun coniuge (e lo stesso vale, ovviamente, nella separazione giudiziale).
Che cosa bisogna regolare nell’accordo di separazione?
Un accordo efficace trasforma le semplici intenzioni in regole applicabili alla vita quotidiana. Secondo la situazione occorre definire:
- per i figli, affidamento, collocamento o residenza abituale, tempi con ciascun genitore, vacanze, decisioni importanti e modalità di comunicazione, come spiegato nella pagina su affidamento dei figli e tempi con ciascun genitore;
- il mantenimento dei figli, con modalità di pagamento, rivalutazione, spese oltre l’assegno, percentuali di riparto e regole per il consenso e il rimborso;
- l’eventuale mantenimento del coniuge, tenendo distinto l’assegno previsto durante la separazione dal futuro assegno divorzile, che risponde a criteri diversi;
- l’uso della casa familiare, insieme a mutuo, canone, utenze, spese condominiali, beni comuni, conti, debiti e altri rapporti patrimoniali.
Un accordo tra i coniugi, però, non vincola i terzi: se uno dei due si impegna a pagare da solo il mutuo, l’altro resta obbligato verso la banca fino a quando l’istituto di credito non acconsente a liberarlo. Allo stesso modo, formule come “tempi liberi con i figli” o “spese straordinarie a metà” sembrano chiare quando vengono scritte, ma diventano difficili da applicare se mancano calendari, criteri e termini.
Prima di firmare è utile confrontare le condizioni con i dati reali: redditi, estratti conto, documenti di immobili e finanziamenti, costi abitativi e spese dei figli. Ciascuno deve capire che cosa ottiene, a che cosa rinuncia e quali obblighi assume.
Quando la via consensuale è davvero adatta?
La via consensuale è preferibile quando l’accordo è libero, informato, preciso e sostenibile nel tempo. Non basta che appaia più rapida o meno costosa se un coniuge non conosce la situazione economica, teme le reazioni dell’altro o accetta condizioni che non ha potuto valutare.
Una comunicazione difficile non rende inevitabile il giudizio: due avvocati possono costruire un accordo anche quando il confronto diretto è diventato faticoso.
La valutazione cambia in presenza di minacce, aggressioni o controllo sugli spostamenti, sul telefono e sul denaro. Il problema, in questi casi, non è il tono della trattativa ma la libertà del consenso: un accordo accettato per paura o per chiudere in fretta è fragile, e un incontro congiunto o un percorso di mediazione possono risultare inappropriati. Prima di scegliere la procedura occorre quindi valutare la sicurezza e le tutele civili e penali disponibili; se il pericolo è attuale, la priorità è mettersi al sicuro e chiamare subito le forze dell’ordine.
Si possono chiedere separazione e divorzio con un unico ricorso?
Sì. I coniugi possono presentare un unico ricorso congiunto che contiene sia la domanda di separazione sia quella di divorzio, e la stessa possibilità esiste nel procedimento contenzioso.
Questo non significa divorziare subito. Il Tribunale pronuncia prima la separazione e può decidere sul divorzio soltanto quando la separazione è diventata definitiva ed è decorso il termine previsto dalla legge, oggi di sei mesi se la separazione è consensuale e di dodici mesi se è giudiziale.
Le condizioni delle due fasi restano distinte, perché il mantenimento durante la separazione e l’assegno divorzile non rispondono agli stessi criteri. Il ricorso cumulativo evita di ripetere parte del lavoro e dei documenti, ma se l’accordo non è ancora stabile, o sono prevedibili cambiamenti economici, abitativi o familiari, fissare subito anche le condizioni del divorzio richiede particolare prudenza.
Quanto durano e quanto costano le procedure?
La separazione consensuale è normalmente più rapida e meno onerosa di quella giudiziale, ma non esistono un tempo e un costo validi per tutti: incidono la procedura scelta, la completezza dei documenti, la presenza di figli, la complessità dei rapporti economici e i tempi dell’ufficio giudiziario. Il confronto, del resto, non si riduce a un avvocato contro due: un accordo incompleto, o una difesa comune interrotta da un conflitto sopravvenuto, può richiedere nuovi incarichi e nuovo lavoro. Soltanto dopo avere individuato le questioni da regolare è possibile definire l’attività necessaria e formulare un preventivo comprensibile.
Valutare la strada prima di presentare la domanda
L’avv. Matteo della Pietra assiste nella scelta tra ricorso congiunto, negoziazione assistita e separazione giudiziale, nella verifica dei documenti e nella redazione di condizioni che restino applicabili anche a distanza di anni. Ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.
Se stai valutando una separazione consensuale o giudiziale, è possibile esaminare la situazione dei figli, la casa, i documenti economici e gli accordi già discussi per capire quale procedura sia praticabile e quali condizioni debbano essere definite. Puoi contattare l’avv. Matteo della Pietra per sottoporre il caso.