Le condizioni fissate al momento della separazione o del divorzio possono essere modificate quando, dopo l’accordo o la sentenza, interviene un cambiamento importante che altera l’equilibrio su cui erano state decise. Vale per l’assegno di mantenimento, per l’affidamento e la collocazione dei figli, per la casa familiare e, con le stesse logiche, per le condizioni che riguardano i figli di genitori non sposati.
C’è però un punto che genera molti errori: il cambiamento, da solo, non produce alcun effetto. Finché il provvedimento o l’accordo in vigore non viene modificato nella forma corretta, resta valido e deve essere rispettato. Chi smette di pagare o cambia le regole di propria iniziativa rischia di accumulare debiti e di indebolire la propria posizione. Questa pagina spiega quando si può chiedere la modifica, che cosa si può cambiare, con quale procedura e che cosa succede nel frattempo.
Quando si possono modificare le condizioni di separazione o divorzio?
Le condizioni possono essere modificate solo se sono intervenuti fatti nuovi e rilevanti, tali da alterare in modo apprezzabile la situazione che esisteva quando erano state stabilite. La legge parla di giustificati motivi sopravvenuti: non basta un cambiamento qualsiasi, serve una circostanza nuova che incida davvero sull’assetto economico o sull’organizzazione dei figli.
Di regola non bastano l’aver cambiato idea sull’accordo firmato, il ritenerlo oggi meno conveniente, il riproporre circostanze già conosciute e valutate all’epoca, o il lamentare in modo generico l’aumento del costo della vita. Anche affermare che l’altro guadagna di più non è sufficiente, se non lo si è in grado di documentare.
Diverso è il caso di fatti che esistevano già ma erano stati taciuti, per esempio redditi o beni nascosti al momento dell’accordo: qui il problema non è una semplice modifica per sopravvenienza, ma la validità stessa di quell’accordo, e occorre individuare lo strumento corretto per farlo valere.
Quali cambiamenti possono giustificare la modifica?
I cambiamenti che più spesso giustificano una modifica riguardano il lavoro, i redditi, la salute o l’organizzazione familiare di una delle parti o dei figli. Rientrano tra questi:
- la perdita del lavoro, il pensionamento o una variazione stabile dei redditi;
- un miglioramento economico di chi riceve l’assegno;
- nuove esigenze dei figli, documentate, legate alla scuola, alla salute o alle attività;
- il figlio maggiorenne che inizia a lavorare e raggiunge l’indipendenza economica;
- il cambio di residenza, degli orari di lavoro o dei tempi trascorsi con ciascun genitore;
- una nuova convivenza, un nuovo matrimonio o la nascita di altri figli;
- una malattia, una disabilità o nuovi costi di assistenza.
Nessuno di questi fatti, da solo, produce un risultato automatico. La disoccupazione, una nuova convivenza o la nascita di un altro figlio non determinano di per sé la riduzione o la cessazione dell’assegno: incidono nella misura in cui cambiano davvero le possibilità economiche o le esigenze da soddisfare. Per questo conta poter dimostrare non solo com’è la situazione oggi, ma soprattutto che cosa è cambiato rispetto a quando le condizioni erano state stabilite: redditi attuali di entrambi, spese e nuove necessità dei figli, situazione della casa e del mutuo, eventuali arretrati non versati. È il confronto tra il prima e il dopo a stabilire se le condizioni possono essere confermate o vanno riscritte.
Che cosa si può chiedere di modificare?
Con la modifica si possono rivedere sia le condizioni economiche sia quelle che riguardano i figli e la casa.
Gli assegni e le condizioni economiche
Sul piano economico si può chiedere l’aumento, la riduzione o la cessazione del mantenimento del coniuge separato e dell’assegno divorzile e del mantenimento dei figli, che comprende sia l’importo fisso mensile sia la ripartizione delle spese straordinarie. Rientra qui anche un caso meno intuitivo: quello del figlio diventato maggiorenne. Quando cambia chi deve ricevere il contributo, conviene modificare il provvedimento, perché versarlo a chi non ne è più il destinatario può esporre a una seconda richiesta delle stesse somme.
Non tutte le clausole patrimoniali, però, si toccano con questa procedura. I trasferimenti di beni già eseguiti e le divisioni concluse seguono regole proprie. E quando nel divorzio l’assegno al coniuge è stato liquidato in un’unica soluzione e il tribunale l’ha ritenuta equa, quella scelta è definitiva: preclude ogni successiva domanda economica tra gli ex coniugi e non può essere rimessa in discussione. Diversa, in questo caso, la posizione dei figli: le condizioni che li riguardano restano sempre modificabili nel loro interesse, anche quando tra i genitori è stata concordata una liquidazione in unica soluzione.
L’affidamento, la casa familiare e l’organizzazione dei figli
Si possono modificare anche l’affidamento e i tempi con ciascun genitore, la collocazione prevalente, il calendario delle frequentazioni e l’assegnazione della casa familiare. Su questi aspetti la valutazione non premia e non punisce un genitore: segue l’interesse dei figli, che è il criterio con cui il giudice stabilisce se l’organizzazione decisa in passato è ancora adeguata all’età e alle esigenze attuali dei minori.
Valgono le stesse regole per i figli di genitori non sposati?
Sì. Per i genitori non sposati non si parla, tecnicamente, di modifica della separazione o del divorzio, ma di revisione delle condizioni relative ai figli: possono essere modificati mantenimento, affidamento, collocazione e tempi di frequentazione, con gli stessi criteri sostanziali, perché i diritti dei figli non dipendono dal matrimonio dei genitori.
Anche il percorso è quello del rito della famiglia e può essere consensuale, se i genitori sono d’accordo, oppure contenzioso. Per gli accordi è utilizzabile anche la negoziazione assistita, con l’assistenza degli avvocati: la disciplina vigente prevede in modo espresso la revisione delle condizioni riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio.
L’altro genitore deve essere d’accordo?
No. La modifica si può ottenere anche senza l’accordo dell’altra parte.
Se un accordo c’è, la nuova regolazione può essere formalizzata con un ricorso congiunto al tribunale o tramite negoziazione assistita, in tempi più rapidi. Se l’accordo manca, una parte può comunque chiedere la modifica al giudice, che valuterà i fatti sopravvenuti e deciderà.
Un’avvertenza utile: una scrittura privata, uno scambio di messaggi o una situazione tollerata per qualche mese non equivalgono alla modifica formale. Possono avere un rilievo tra le parti, ma non tolgono efficacia al provvedimento già esistente, che resta il titolo da rispettare e da cui, in caso di contestazione, si è costretti a ripartire.
Si può ridurre o sospendere subito il mantenimento?
No. La perdita del lavoro, l’indipendenza economica del figlio o la nuova convivenza dell’ex non autorizzano a ridurre o sospendere di propria iniziativa l’assegno.
Fino alla modifica ufficiale l’importo stabilito resta dovuto per intero. C’è però un aspetto che conviene conoscere: la modifica, di regola, decorre dalla domanda, cioè dal momento in cui viene chiesta, e non dal giorno in cui il cambiamento si è verificato. Attendere, quindi, può significare continuare ad accumulare somme dovute secondo le vecchie condizioni. La modifica, inoltre, non cancella gli arretrati già maturati fino a quel momento.
Modifica delle condizioni o mancato rispetto del provvedimento?
Sono due problemi diversi e vanno affrontati con strumenti diversi. Se l’altro genitore non versa il mantenimento, il problema non è modificare la regola, ma farla rispettare: esistono strumenti per ottenere il pagamento e recuperare le somme dovute. Allo stesso modo, se un genitore ostacola le frequentazioni o non rispetta il calendario, la questione riguarda l’attuazione del provvedimento, non la sua modifica.
I due obblighi, del resto, sono autonomi: il mancato pagamento non autorizza a impedire gli incontri, e il fatto che l’altro non rispetti i tempi con i figli non consente di sospendere il mantenimento. Prima di agire conviene quindi capire se serve cambiare una regola diventata inadeguata, far rispettare una regola ancora valida, o fare entrambe le cose.
La distinzione diventa più delicata quando gli ostacoli agli incontri, il rifiuto del figlio di incontrare un genitore, il controllo o le minacce si ripetono nel tempo. In queste situazioni la lettura delle dinamiche relazionali aiuta a capire che cosa sta accadendo davvero: la collaborazione con la criminologa Angelica Giancola può contribuire a ricostruire le sequenze dei comportamenti e a distinguere l’inadempimento occasionale dall’alta conflittualità e dalla violenza, elementi che pesano in modo diverso sulla scelta tra modifica e attuazione. Se invece emergono minacce o si teme per la propria sicurezza o per quella dei figli, la priorità non è il ricorso in tribunale: occorre rivolgersi subito alle forze dell’ordine.
Conviene modificare la separazione o passare al divorzio?
Dipende dal punto in cui ci si trova. Se sono già maturati i tempi per il divorzio, spesso è più utile regolare le nuove condizioni direttamente in quel procedimento, anziché avviare una modifica della separazione destinata a essere presto superata.
Occorre però tenere presente che il passaggio dalla separazione al divorzio non è una semplice revisione: cambiano i presupposti, soprattutto per l’assegno al coniuge, che nel divorzio ha funzione e criteri propri e non coincide con quello previsto in sede di separazione.
Valutare il cambiamento prima di interrompere i pagamenti
La modifica delle condizioni è uno dei momenti in cui è più facile commettere errori, perché la tentazione di adeguare subito i pagamenti alla nuova situazione è forte.
L’avv. Matteo della Pietra, con lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro, assiste sia chi intende chiedere una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, o delle condizioni relative ai figli di genitori non sposati, sia chi si vede opporre una richiesta di questo tipo. L’esame parte dal confronto tra il titolo in vigore, la situazione su cui era stato costruito e i fatti nuovi effettivamente sopravvenuti, per stabilire se convenga una soluzione consensuale o giudiziale e con quale decorrenza.
Se la tua situazione economica o familiare è cambiata, o se l’altra parte non rispetta le condizioni stabilite, puoi raccogliere la documentazione utile e sottoporre il caso per una valutazione, prima di interrompere i pagamenti o di modificare gli accordi di tua iniziativa. Nell’area dedicata alla famiglia, alla separazione e al divorzio trovi gli approfondimenti sui singoli aspetti, dall’affidamento al mantenimento alla casa familiare.