Gli accordi tra coniugi prima della separazione possono essere validi, ma la firma non produce sempre gli effetti che marito e moglie immaginano. Una scrittura privata può documentare un debito o regolare un rapporto patrimoniale, senza per questo costituire una separazione legale, modificare condizioni già vigenti o consentire ai genitori di disporre liberamente dei diritti dei figli. Prima di firmare occorre quindi capire non soltanto che cosa si vuole concordare, ma quale risultato giuridico si vuole ottenere. Per un quadro generale della crisi della coppia è disponibile la pagina dedicata a separazione, divorzio, fine della convivenza e tutela dei figli.
Un foglio firmato tra marito e moglie vale davvero?
Un accordo scritto tra coniugi può creare obblighi validi e vincolanti: il matrimonio non impedisce di riconoscere un debito, concedere un prestito, dividere alcune spese o stabilire che una somma debba essere restituita. Non esiste, però, una risposta unica per qualsiasi scrittura. Occorre verificare che cosa contiene, quando è stata firmata e quale effetto le parti volevano attribuirle.
Un conto è regolare un rapporto patrimoniale autonomo; altro è predisporre le condizioni di una futura separazione; altro ancora è tentare di modificare con un accordo privato ciò che è già stato stabilito dal tribunale o mediante negoziazione assistita. Un documento, in altre parole, può essere valido come contratto tra i coniugi, senza tuttavia avere la forma o l’efficacia necessarie per raggiungere lo scopo che essi si erano proposti.
Prima della separazione, durante la trattativa o dopo: tre situazioni diverse
L’accordo concluso durante il matrimonio
Anche quando la crisi non è ancora iniziata, i coniugi possono regolare determinati rapporti economici: documentare il denaro investito nella casa intestata a uno solo di loro, riconoscere un prestito, stabilire una diversa ripartizione di alcune spese o concordare la futura restituzione di una somma. È possibile anche prevedere che l’obbligo diventi esigibile soltanto se i coniugi si separeranno; in questo caso la separazione non è l’oggetto dello scambio, ma l’evento dal quale scatta un rapporto patrimoniale già definito. Il tema è ripreso nell’articolo dedicato agli accordi patrimoniali stipulati prima della separazione.
L’accordo raggiunto quando i coniugi hanno deciso di separarsi
Quando la crisi è già iniziata, marito e moglie possono trovare un’intesa sulla casa, sui rapporti economici e, se sono genitori, sull’organizzazione della vita dei figli. La scrittura sottoscritta tra loro può costituire la base della futura separazione consensuale, ma non produce da sé gli effetti della separazione legale: anche se hanno stabilito di vivere in abitazioni diverse e hanno regolato le spese, restano separati soltanto di fatto finché non utilizzano uno degli strumenti previsti per formalizzare la decisione. Le diverse strade sono illustrate nella pagina sulla separazione consensuale o giudiziale.
L’accordo concluso dopo la separazione
I coniugi già separati possono assumere nuovi impegni patrimoniali o definire questioni rimaste aperte, ma non possono considerare automaticamente superate le condizioni in vigore. Se concordano di ridurre l’assegno, cambiare il calendario dei figli o modificare l’uso della casa familiare, l’intesa privata non autorizza a disapplicare il provvedimento esistente: la nuova regolazione deve essere formalizzata con lo strumento idoneo alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Quando la separazione è soltanto il momento in cui nasce il debito
La giurisprudenza più recente ha riconosciuto la validità di accordi con cui i coniugi, anche prima del matrimonio, quantificano per iscritto l’apporto economico di uno a favore del patrimonio dell’altro (per esempio il denaro investito nella ristrutturazione o nel mutuo della casa intestata a un solo coniuge) e stabiliscono che, in caso di separazione, quella somma dovrà essere restituita. Un accordo di questo tipo può essere valido perché regola in modo preciso un rapporto patrimoniale: la separazione non costituisce l’oggetto dello scambio, ma l’evento futuro e incerto dal quale un’obbligazione già definita diventa esigibile. Restano fermi alcuni limiti: l’accordo non può predeterminare il mantenimento o l’assegno divorzile, non può disporre dei diritti dei figli e deve risultare equilibrato e frutto di un consenso consapevole.
Questo non significa che, quando il matrimonio finisce, ciascun coniuge possa farsi rimborsare tutto ciò che ha speso durante la vita comune. In linea generale il denaro impiegato per le normali esigenze della famiglia non si restituisce, perché entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire secondo le proprie risorse; il recupero delle somme versate durante la vita comune segue una logica simile, con criteri in parte diversi, anche alla fine di una convivenza. La conclusione cambia quando esiste un accordo chiaro sulla diversa ripartizione delle spese, sulla natura di prestito di una somma o sulla restituzione di un investimento specifico. Un bonifico dimostra il trasferimento del denaro, ma da solo non chiarisce perché sia stato eseguito.
Casa, mutuo, assegni e figli: l’accordo non produce sempre gli stessi effetti
I coniugi possono concordare chi continuerà ad abitare nella casa, chi pagherà il mutuo, se l’immobile verrà venduto o se uno acquisterà la quota dell’altro. Devono però tenere distinti l’accordo sul pagamento delle spese, la proprietà dell’immobile e l’eventuale assegnazione nell’interesse dei figli. Se uno si impegna a pagare tutte le rate, l’accordo può valere tra i coniugi ma non libera l’altro nei confronti della banca; allo stesso modo, un semplice foglio può non avere la forma necessaria per trasferire la proprietà. Queste distinzioni sono sviluppate nella pagina sulla casa familiare dopo la separazione o il divorzio.
Un accordo patrimoniale autonomo, inoltre, non equivale a una rinuncia preventiva al mantenimento. Una dichiarazione con cui un coniuge afferma di non avere più nulla da pretendere non esclude in modo definitivo l’assegno di separazione o quello divorzile, i cui presupposti vanno valutati nel momento e nella procedura appropriati, come spiegato nella pagina sul mantenimento del coniuge e sull’assegno divorzile. Solo in sede di divorzio può essere concordata una liquidazione definitiva in unica soluzione, ma con condizioni ed effetti specifici che una generica scrittura privata non può anticipare.
Per i figli, i genitori possono concordare affidamento, collocamento prevalente, tempi di permanenza, vacanze, mantenimento e spese straordinarie, ma non possono trattare i loro diritti come una componente dello scambio tra adulti: la rinuncia a una casa o a un credito non può essere compensata con la rinuncia al mantenimento destinato ai figli. L’accordo deve rispettare le loro esigenze ed essere sottoposto ai controlli previsti. I singoli aspetti sono illustrati nelle pagine sull’affidamento dei figli e i tempi con ciascun genitore e sul mantenimento dei figli.
Basta una scrittura privata o serve formalizzare l’accordo?
La forma necessaria dipende dall’effetto che i coniugi vogliono ottenere. Una scrittura privata può documentare un prestito o un riconoscimento di debito; per risultare davvero utile dovrebbe indicare almeno:
- la ragione dell’accordo e i rapporti che intende regolare;
- l’origine e l’importo delle somme;
- gli obblighi assunti da ciascun coniuge;
- le condizioni e le scadenze;
- le modalità di pagamento e i documenti su cui si fonda;
- che cosa accade in caso di mancato adempimento.
E-mail e messaggi possono provare dichiarazioni, pagamenti o passaggi della trattativa, e talvolta anche la conclusione di un’intesa, ma diventano fragili quando contengono proposte incomplete, risposte ambigue o riferimenti comprensibili soltanto alla coppia. La registrazione di una conversazione o di una telefonata, oppure un file vocale, non correggono un contenuto invalido e non sostituiscono la forma richiesta per determinati atti: se l’accordo riguarda immobili, trasferimenti patrimoniali o garanzie, va verificato in anticipo quale forma sia necessaria e quali adempimenti lo rendano opponibile ai terzi. Quando invece l’obiettivo è ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle relative condizioni, la scrittura deve confluire nel procedimento appropriato o in una negoziazione assistita: solo così acquista gli effetti propri della regolazione formale della crisi familiare.
Che cosa succede se uno dei coniugi non rispetta l’accordo?
Prima di chiedere l’adempimento occorre qualificare correttamente il documento firmato. Una scrittura che riconosce un debito preciso è diversa da una dichiarazione d’intenti, da una proposta rimasta senza accettazione o da una bozza destinata a confluire nella separazione consensuale. Bisogna verificare se l’obbligo sia già esigibile, se la condizione prevista si sia verificata, quali prove esistano e se il documento consenta di agire subito oppure richieda prima un accertamento giudiziale. L’esistenza di un credito verso l’altro coniuge, in ogni caso, non autorizza a compensarlo di propria iniziativa con il mantenimento dovuto al coniuge o ai figli: smettere di versare l’assegno perché si pretende la restituzione di altre somme espone ad arretrati, anche quando il credito risulti fondato.
Gli errori che rendono fragile un accordo
Molte controversie non nascono dalla mancanza di un accordo, ma da un accordo scritto male. Gli errori più frequenti consistono nel:
- dichiarare ogni rapporto definito “a saldo di qualsiasi pretesa” senza indicare quali crediti siano compresi;
- confondere prestiti, contributi alle esigenze familiari e liberalità;
- non precisare quale evento faccia scattare il pagamento;
- usare importi approssimativi e non documentati;
- pretendere di vincolare banche, creditori o altri terzi;
- mescolare rapporti patrimoniali, mantenimento e diritti dei figli;
- prevedere una penale destinata a punire il tradimento o la decisione di separarsi;
- ritenere una scrittura privata sufficiente a modificare condizioni già formalizzate.
Anche un accordo apparentemente vantaggioso va valutato conoscendo redditi, beni, debiti e obblighi già esistenti: in caso contrario un coniuge rischia di rinunciare a un diritto senza comprenderne il valore, o di assumere un impegno che non sarà in grado di rispettare.
E se la coppia non è sposata?
Per i conviventi non occorre una separazione legale, ma restano spesso da regolare figli, casa, mutuo, beni e somme investite durante la relazione. I rapporti economici tra ex conviventi, e la tutela di chi si è occupato principalmente della casa e dei figli, seguono regole in parte diverse da quelle previste per i coniugi.
Verificare l’effetto dell’accordo prima di firmare
Un buon accordo non deve soltanto apparire equo nel momento in cui viene sottoscritto: deve chiarire quali rapporti definisce, quali obblighi crea, quando diventano esigibili e che cosa accade se uno dei coniugi non li rispetta. L’avv. Matteo della Pietra assiste nella valutazione e nella redazione degli accordi patrimoniali tra coniugi e nella costruzione delle condizioni di separazione. Ha lo Studio a Udine e a San Giorgio di Nogaro.
Se stai per sottoscrivere un accordo con il coniuge, oppure vuoi capire quale valore abbia una scrittura già firmata, è possibile esaminare il testo, i pagamenti, i documenti patrimoniali e gli eventuali provvedimenti già esistenti, per verificare quali effetti produca e quali passaggi siano ancora necessari.